Art. 48 Etichetta per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati 1. I materiali di pre-base, di base o certificati sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il SFR competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta e' stabilita dal SFN conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta e' apposta in conformita' al comma 5. Le piante da frutto di un anno o piu' sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima o durante lo sradicamento oppure successivamente. Se l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate. 2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni: a) la dicitura «norme e regole UE»; b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; c) il SFR competente per territorio o il relativo codice; d) il nome del fornitore o il suo numero/codice di registrazione rilasciato dal SFR competente per territorio; e) il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero di serie individuale, il numero della settimana o il numero della partita; f) la denominazione botanica; g) la categoria, e per i materiali di base anche il numero di generazione; h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del clone, nel caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta', il nome della specie o dell'ibrido interspecifico in questione. Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portainnesto e per il nesto. In caso di varieta' oggetto di privativa vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights) subito dopo il nome; i) la dicitura «varieta' avente una descrizione ufficialmente riconosciuta», se del caso; j) la quantita'; k) il Paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura; l) l'anno di emissione; m) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale; n) passaporto delle piante CE, con eventuale indicazione ZP. 3. L'etichetta e' stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana, e' facilmente visibile e leggibile. 4. Il colore dell'etichetta e': a) bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di pre-base; b) bianco per i materiali di base; c) blu per i materiali certificati. 5. L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta e' apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa e' apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.