Art. 48 
 
Etichetta per i materiali di  pre-base,  i  materiali  di  base  o  i
                        materiali certificati 
 
  1.  I  materiali  di  pre-base,  di   base   o   certificati   sono
commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto
solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il  SFR
competente per territorio controlla che il fornitore redige e  appone
tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta e' stabilita dal  SFN
conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o  le
piante da frutto che fanno parte dello stesso  lotto  possono  essere
commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali
piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o  contenitore,  e
tale etichetta e' apposta in conformita' al comma  5.  Le  piante  da
frutto di un anno o piu' sono  etichettate  individualmente.  In  tal
caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima o durante
lo  sradicamento  oppure  successivamente.  Se   l'etichettatura   e'
effettuata  successivamente,  le  piante  dello  stesso  lotto   sono
sradicate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori
etichettati, fino a quando tali piante non siano etichettate. 
  2. L'etichetta riporta le seguenti informazioni: 
  a) la dicitura «norme e regole UE»; 
  b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice; 
  c) il SFR competente per territorio o il relativo codice; 
  d) il nome del fornitore o il suo  numero/codice  di  registrazione
rilasciato dal SFR competente per territorio; 
  e) il numero di riferimento dell'imballaggio o del mazzo, il numero
di serie individuale, il numero della settimana  o  il  numero  della
partita; 
  f) la denominazione botanica; 
  g) la categoria, e per i materiali  di  base  anche  il  numero  di
generazione; 
  h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del  clone,  nel
caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta', il nome  della
specie o  dell'ibrido  interspecifico  in  questione.  Riguardo  alle
piante da frutto innestate, tali informazioni  sono  fornite  per  il
portainnesto e per il nesto. In caso di varieta' oggetto di privativa
vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights)  subito  dopo  il
nome; 
  i) la  dicitura  «varieta'  avente  una  descrizione  ufficialmente
riconosciuta», se del caso; 
  j) la quantita'; 
  k) il Paese di produzione e il relativo codice,  se  diverso  dallo
Stato membro di etichettatura; 
  l) l'anno di emissione; 
  m) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra
etichetta: l'anno di emissione dell'etichetta originale; 
  n) passaporto delle piante CE, con eventuale indicazione ZP. 
  3. L'etichetta e' stampata  con  inchiostro  indelebile  in  lingua
italiana, e' facilmente visibile e leggibile. 
  4. Il colore dell'etichetta e': 
  a) bianco con un tratto  diagonale  violetto  per  i  materiali  di
pre-base; 
  b) bianco per i materiali di base; 
  c) blu per i materiali certificati. 
  5. L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di  piante  da
commercializzare  come  materiali  di  moltiplicazione  o  piante  da
frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare  in
un imballaggio, in un mazzo  o  in  un  contenitore,  l'etichetta  e'
apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore.  Qualora,  a  norma
del comma 1, i materiali di moltiplicazione o  le  piante  da  frutto
siano  commercializzati  con  un'etichetta  unica,  essa  e'  apposta
sull'imballaggio,  sul  mazzo  o  sul  contenitore  formato  da  tali
materiali di moltiplicazione o piante da frutto.