Art. 49 
 
           Documento di accompagnamento per i materiali di 
       pre-base, i materiali di base o i materiali certificati 
 
  1. Per la commercializzazione di varieta'  o  di  tipi  diversi  di
materiali di pre-base, materiali di base o materiali  certificati  da
commercializzare   insieme,   e'   necessario   un    documento    di
accompagnamento  redatto   dal   fornitore   interessato   sotto   la
supervisione del  SFR  competente  per  territorio,  ad  integrazione
dell'etichetta di cui all'art. 48. 
  2.  Il  documento   di   accompagnamento   soddisfa   le   seguenti
prescrizioni: 
  a) comprende le informazioni di cui all'art. 48, comma 2,  e  quali
indicate sulla relativa etichetta; 
  b) e' redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione; 
  c)  e'  consegnato   almeno   in   duplice   copia   (fornitore   e
destinatario); 
  d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore  alla  sede  del
destinatario; 
  e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario; 
  f) indica la data di rilascio del documento; 
  g) comprende, se del caso,  informazioni  supplementari  pertinenti
per i lotti in questione. 
  3.   Qualora   le   informazioni   contenute   nel   documento   di
accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate
sull'etichetta  di  cui  all'art.  48,  prevalgono  le   informazioni
riportate su tale etichetta.