Art. 49 Documento di accompagnamento per i materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati 1. Per la commercializzazione di varieta' o di tipi diversi di materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati da commercializzare insieme, e' necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del SFR competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'art. 48. 2. Il documento di accompagnamento soddisfa le seguenti prescrizioni: a) comprende le informazioni di cui all'art. 48, comma 2, e quali indicate sulla relativa etichetta; b) e' redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione; c) e' consegnato almeno in duplice copia (fornitore e destinatario); d) accompagna i materiali dalla sede del fornitore alla sede del destinatario; e) riporta il nome e l'indirizzo del destinatario; f) indica la data di rilascio del documento; g) comprende, se del caso, informazioni supplementari pertinenti per i lotti in questione. 3. Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'art. 48, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.