Art. 50 
 
Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali  di
  pre-base, i materiali di base e i materiali certificati 
  1. I materiali di pre-base, i  materiali  di  base  o  i  materiali
certificati se sono commercializzati in lotti di due o piu' piante  o
parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o
le  parti  di  piante  che  compongono  tali  lotti   soddisfano   le
prescrizioni di cui alla lettera a o alla lettera b: 
  a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in
un contenitore chiuso come definito al comma 2; 
  b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo  chiuso
come definito al comma 2. 
  2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende  che  un
imballaggio o un contenitore e' chiuso in  modo  tale  da  non  poter
essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo e'  legato
in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non
possano essere separate senza danneggiare i  legacci.  L'imballaggio,
il contenitore o il mazzo  sono  etichettati  in  modo  tale  che  la
rimozione dell'etichetta ne annulli la validita'.