Art. 50 Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di pre-base, i materiali di base e i materiali certificati 1. I materiali di pre-base, i materiali di base o i materiali certificati se sono commercializzati in lotti di due o piu' piante o parti di piante, devono essere sufficientemente omogenei. Le piante o le parti di piante che compongono tali lotti soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera a o alla lettera b: a) le piante o le parti di piante si trovano in un imballaggio o in un contenitore chiuso come definito al comma 2; b) le piante o le parti di piante formano parte di un mazzo chiuso come definito al comma 2. 2. Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore e' chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo e' legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne annulli la validita'.