Art. 51 
 
             Documento del fornitore per i materiali CAC 
 
  1. I materiali CAC sono commercializzati corredati di un  documento
redatto dal fornitore e conforme a quanto indicato ai commi 2 e 3, di
seguito «documento del fornitore». Il  documento  del  fornitore  non
deve essere simile all'etichetta di cui all'art. 48 o al documento di
accompagnamento di cui all'art. 49, in modo da evitare ogni possibile
confusione tra il documento  del  fornitore  e  i  due  summenzionati
documenti. 
  2.  Il  documento  del  fornitore  contiene  almeno   le   seguenti
informazioni: 
  a) la dicitura «norme e regole UE»; 
  b) lo Stato membro in cui  il  documento  del  fornitore  e'  stato
redatto o il relativo codice; 
  c) il SFR competente per territorio o il relativo codice; 
  d) il nome del fornitore o il suo  numero/codice  di  registrazione
rilasciato dal SFR competente per territorio; 
  e) il numero di serie individuale, il numero della settimana  o  il
numero della partita; 
  f) la denominazione botanica; 
  g) esclusivamente la dicitura «materiali CAC»; 
  h) la denominazione della varieta' e, se del caso, del  clone.  Nel
caso dei portainnesti non appartenenti a una varieta', il nome  della
specie o  dell'ibrido  interspecifico  in  questione.  Riguardo  alle
piante da frutto innestate, tali informazioni  sono  fornite  per  il
portainnesto e per il nesto. In caso di varieta' oggetto di privativa
vegetale l'indicazione «PBR» (plant breeder rights)  subito  dopo  il
nome. In  caso  di  varieta'  oggetto  di  domanda  di  richiesta  di
privativa vegetale, l'indicazione «PBR  in  corso  di  registrazione»
subito dopo il nome; 
  i) la quantita'; 
  j) il Paese di produzione e il relativo codice,  se  diverso  dallo
Stato membro in cui il documento del fornitore e' stato redatto; 
  k) la data di emissione del documento 
  2. Qualora il materiale sia scortato dal passaporto  delle  piante,
ai sensi della decreto legislativo  n.  214/2005,  quest'ultimo  puo'
costituire, se il fornitore lo desidera, il documento del  fornitore,
a condizione che venga integrato dei dati mancanti e  che  tali  dati
siano chiaramente separati. 
  4. Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile
in lingua italiana, e' facilmente visibile e leggibile.