Art. 54 
 
                         Misure transitorie 
 
  1. E' consentita, fino al 31 dicembre 2022, la  commercializzazione
di materiali di moltiplicazione e di  piante  da  frutto  prodotti  a
partire da piante madri di pre-base,  di  base  e  certificate  o  da
materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017, e che  sono  stati
ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni  per  essere
qualificati come materiali CAC anteriormente  al  31  dicembre  2022.
Quando sono commercializzati, tali  materiali  di  moltiplicazione  e
piante  da  frutto  sono  identificati  mediante  un  riferimento  al
presente articolo sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o
del fornitore.