Art. 56 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
di  cui  al  presente  decreto  nei  limiti  delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.