Art. 23 Misure di sicurezza e specifiche tecniche 1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, adottate dal titolare del trattamento nel quadro delle piu' ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B) del Codice privacy. 2. Le specifiche tecniche relative alle funzioni e servizi di cui al presente decreto saranno rese disponibili: a) dal Ministero dell'economia e delle finanze per la parte relativa all'identificazione dell'assistito attraverso l'allineamento con l'ANA e verifica consenso, all'archiviazione e gestione dei consensi o revoche espressi dall'assistito, alla gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2015 e alla messa a disposizione dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) dall'Agenzia per l'Italia digitale, relativamente all'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali. 3. Le specifiche tecniche di cui al comma 2 saranno rese disponibili sul portale www.fascicolosanitario.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2017 Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Franco Il segretario generale del Ministero della salute Marabelli