Art. 23 
 
              Misure di sicurezza e specifiche tecniche 
 
  1. Il trattamento dei dati di cui al  presente  decreto  e'  svolto
secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la  protezione  dei
dati descritte nell'allegato D, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, adottate dal titolare del  trattamento  nel  quadro
delle  piu'  ampie  misure  di  cui  agli  articoli  da  31  a  36  e
all'allegato B) del Codice privacy. 
  2. Le specifiche tecniche relative alle funzioni e servizi  di  cui
al presente decreto saranno rese disponibili: 
    a) dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  la  parte
relativa all'identificazione dell'assistito attraverso l'allineamento
con l'ANA e  verifica  consenso,  all'archiviazione  e  gestione  dei
consensi o  revoche  espressi  dall'assistito,  alla  gestione  delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 178/2015 e alla  messa  a  disposizione
dei dati del Sistema TS, ai sensi dell'art. 12, comma 15-septies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    b)   dall'Agenzia   per    l'Italia    digitale,    relativamente
all'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali. 
  3.  Le  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  2  saranno   rese
disponibili sul portale  www.fascicolosanitario.gov.it  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2017 
 
                                   Il ragioniere generale dello Stato 
                                       del Ministero dell'economia    
                                             e delle finanze          
                                                  Franco              
  Il segretario generale 
del Ministero della salute 
        Marabelli