Art. 25. 
                 Organismi di produzione della danza 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo agli organismi di produzione della
danza  che  effettuino  complessivamente,  nell'anno,  un  minimo  di
quarantacinque  rappresentazioni  e  di  seicentocinquanta   giornate
lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre  regioni
oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede  legale.  Tali  minimi
sono ridotti per le «prime istanze», come definite  nell'articolo  3,
comma 7, del presente  decreto,  per  il  primo  anno  del  triennio,
rispettivamente a venticinque rappresentazioni e a  trecentocinquanta
giornate lavorative, come definite  all'Allegato  D,  in  almeno  una
regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale.  Tali  minimi
sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del  triennio  a
trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il
terzo  anno  del  triennio  a  trentacinque  rappresentazioni   e   a
quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi  in  almeno
due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. 
  Sono prese in considerazione anche  piu'  recite  effettuate  nella
stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento
dell'intera  attivita'  svolta,  le  rappresentazioni   ad   ingresso
gratuito  sostenute  finanziariamente  da  regioni  o  enti   locali,
retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. 
  2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono  pari,
rispettivamente,  a  venti  rappresentazioni  e   duecento   giornate
lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto
richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma  8  del
presente decreto. 
  3. Ai  fini  del  raggiungimento  dei  minimi  di  attivita',  sono
riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero  entro  il  limite
del  quaranta  per  cento  del  totale  dell'attivita'   svolta.   Si
considerano esclusivamente  le  rappresentazioni  certificabili  come
tali sulla base del contratto con  l'organismo  ospitante  e/o  delle
relative distinte di incasso.