Art. 25. Organismi di produzione della danza 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo agli organismi di produzione della danza che effettuino complessivamente, nell'anno, un minimo di quarantacinque rappresentazioni e di seicentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in non meno di tre regioni oltre quella in cui l'organismo stesso ha sede legale. Tali minimi sono ridotti per le «prime istanze», come definite nell'articolo 3, comma 7, del presente decreto, per il primo anno del triennio, rispettivamente a venticinque rappresentazioni e a trecentocinquanta giornate lavorative, come definite all'Allegato D, in almeno una regione oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Tali minimi sono aumentati, rispettivamente, per il secondo anno del triennio a trenta rappresentazioni e a quattrocento giornate lavorative e per il terzo anno del triennio a trentacinque rappresentazioni e a quattrocentocinquanta giornate lavorative, da realizzarsi in almeno due regioni oltre quella in cui l'organismo ha sede legale. Sono prese in considerazione anche piu' recite effettuate nella stessa giornata. Sono considerate, per un massimo del dieci per cento dell'intera attivita' svolta, le rappresentazioni ad ingresso gratuito sostenute finanziariamente da regioni o enti locali, retribuite in maniera certificata e munite di attestazione SIAE. 2. I minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a venti rappresentazioni e duecento giornate lavorative, come definite all'Allegato D, nel caso in cui il soggetto richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 8 del presente decreto. 3. Ai fini del raggiungimento dei minimi di attivita', sono riconosciute le rappresentazioni svolte all'estero entro il limite del quaranta per cento del totale dell'attivita' svolta. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.