Art. 38 
 
                        Procedure di reclamo 
 
  1. Gli organismi di gestione collettiva mettono a disposizione  dei
propri membri e degli organismi di gestione collettiva per conto  dei
quali gestiscono diritti in virtu' di un  accordo  di  rappresentanza
procedure efficaci e tempestive per il trattamento  dei  reclami,  in
particolare per quanto riguarda l'autorizzazione a gestire diritti  e
il relativo ritiro o la revoca di diritti, le condizioni di adesione,
la riscossione degli importi  dovuti  ai  titolari  dei  diritti,  le
detrazioni e le distribuzioni. 
  2. Gli organismi di gestione sono tenuti a rispondere per  iscritto
ai reclami, nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo i
chiarimenti necessari e, se del caso, adottando le  misure  opportune
per far venir meno le ragioni  della  doglianza.  Se  un  reclamo  e'
ritenuto privo di fondamento, occorre fornire adeguata motivazione, a
meno che lo stesso non sia palesemente infondato o strumentale.