Art. 39 
 
       Modifiche in materia di risoluzione delle controversie 
 
  1. All'articolo 156 della legge 22 aprile 1941,  n.  633,  dopo  il
comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Sono devolute alla cognizione delle  sezioni  specializzate
in materia d'impresa previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore  e
i diritti  connessi  al  diritto  d'autore  previsti  dalla  presente
legge.». 
  2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  27
giugno 2003,  n.  168,  dopo  le  parole:  «diritto  d'autore»,  sono
inserite le seguenti: «e di diritti connessi al diritto d'autore». 
 
          Note all'art. 39: 
              - Il testo dell'art. 156 della legge 22 aprile 1941, n.
          633, citata nelle note alle premesse, come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 156 
              1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto
          di utilizzazione economica a lui  spettante  in  virtu'  di
          questa legge oppure intende impedire la continuazione o  la
          ripetizione di una violazione gia' avvenuta  sia  da  parte
          dell'autore della violazione che di un intermediario i  cui
          servizi sono utilizzati per tale violazione puo'  agire  in
          giudizio per ottenere che il suo diritto  sia  accertato  e
          sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando
          l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta  per
          ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o
          per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 
              2. Sono fatte salve le disposizioni di cui  al  decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              3. L'azione e' regolata dalle norme di questa sezione e
          dalle disposizioni del codice di procedura civile. 
              3-bis. Sono  devolute  alla  cognizione  delle  sezioni
          specializzate in materia  d'impresa  previste  dal  decreto
          legislativo 27 giugno 2003, n. 168, tutte  le  controversie
          aventi ad oggetto i diritti d'autore e i  diritti  connessi
          al diritto d'autore previsti dalla presente legge.». 
              - Il testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  27
          giugno 2003, n. 168 (Istituzione di  Sezioni  specializzate
          in  materia  di  proprieta'  industriale  ed  intellettuale
          presso tribunali e corti d'appello, a  norma  dell'art.  16
          della legge 12 dicembre  2002,  n.  273)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159, come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3.  Competenza   per   materia   delle   sezioni
          specializzate. 
              1. Le sezioni specializzate sono competenti in  materia
          di: 
              a)  controversie  di  cui  all'art.  134  del   decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni, ad  esclusione  delle  azioni  di  merito  e
          cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale  unificato
          dei brevetti,  fatto  a  Bruxelles  il  19  febbraio  2013,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  C
          175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del
          tribunale unificato dei brevetti,  fatto  salvo  il  regime
          transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo; 
              b) controversie in materia di  diritto  d'autore  e  di
          diritti connessi al diritto d'autore; 
              c) controversie di cui  all'art.  33,  comma  2,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
              d)  controversie   relative   alla   violazione   della
          normativa antitrust dell'Unione europea. 
              2. Le sezioni specializzate sono  altresi'  competenti,
          relativamente alle societa' di cui al libro  V,  titolo  V,
          capi V, VI e VII, e titolo  VI,  del  codice  civile,  alle
          societa' di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  del
          Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e  di  cui  al  regolamento
          (CE) n.  1435/2003  del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
          nonche' alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa'  costituite  all'estero,  ovvero  alle
          societa'  che  rispetto  alle  stesse  esercitano  o   sono
          sottoposte a direzione e coordinamento, per le  cause  e  i
          procedimenti: 
              a) relativi a rapporti societari  ivi  compresi  quelli
          concernenti    l'accertamento,    la    costituzione,    la
          modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,  le
          azioni di responsabilita' da  chiunque  promosse  contro  i
          componenti degli organi amministrativi o di  controllo,  il
          liquidatore, il  direttore  generale  ovvero  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari,
          nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
          contabile per i danni derivanti da propri  inadempimenti  o
          da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
          ha  conferito  l'incarico  e  nei   confronti   dei   terzi
          danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
          terzo comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo
          comma,  2487-ter,  secondo  comma,  2503,  secondo   comma,
          2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; 
              b)  relativi  al  trasferimento  delle   partecipazioni
          sociali o ad  ogni  altro  negozio  avente  ad  oggetto  le
          partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 
              c) in materia di patti parasociali,  anche  diversi  da
          quelli regolati dall'art. 2341-bis del codice civile; 
              d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse
          dai creditori delle societa' controllate contro le societa'
          che le controllano; 
              e) relativi a rapporti  di  cui  all'art.  2359,  primo
          comma,  numero  3),  all'art.   2497-septies   e   all'art.
          2545-septies del codice civile; 
              f) relativi a contratti pubblici di appalto di  lavori,
          servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali  sia
          parte una delle societa' di cui al presente  comma,  ovvero
          quando  una  delle  stesse  partecipa  al  consorzio  o  al
          raggruppamento  temporaneo  cui  i  contratti  siano  stati
          affidati,  ove  comunque  sussista  la  giurisdizione   del
          giudice ordinario. 
              3. Le sezioni specializzate  sono  altresi'  competenti
          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di
          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».