Art. 40 
 
                              Vigilanza 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma  3,  della
legge 9 gennaio  2008,  n.  2,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni vigila sul rispetto  delle  disposizioni  del  presente
decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso  ed  acquisendo
la documentazione necessaria. 
  2. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari  dei
diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e  le
altre  parti  interessate   segnalano,   con   modalita'   telematica
all'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  cui  compete  la
vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle
disposizioni del presente decreto. 
  3. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  pubblica  sul
proprio sito l'elenco delle imprese  che  hanno  comunicato  l'inizio
delle attivita' e che risultano in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 8. Pubblica  altresi'  l'elenco  dei  soggetti  che  non
risultano essere piu' in possesso dei requisiti di  cui  al  medesimo
articolo e, con le medesime modalita', ogni  altra  comunicazione  di
pertinenza. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio  2008,
          n. 2 si veda nelle note all'art. 10.