Art. 41 Sanzioni 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 14, commi 1, 4 e 5, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, comma 1. Le medesime sanzioni sono altresi' applicate in caso di inosservanza dei provvedimenti inerenti alla vigilanza o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri e completi. In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attivita'. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 20.000 euro a 100.000 euro a chiunque violi gli obblighi di cui agli articoli 4, commi 1, 2 e 5, 14, commi 2 e 3, 21, commi 1, 2 e 3, 23, 28, 33, comma 2, e 34. In caso di violazioni di particolare gravita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' sospendere l'attivita' degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente fino a sei mesi ovvero disporre la cessazione dell'attivita'. 3. In caso di plurime violazioni delle disposizioni sanzionate ai commi 1 e 2, e' applicata la sanzione piu' grave prevista aumentata fino ad un terzo. 4. Alla Societa' italiana autori ed editori si applicano esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di nomina dei commissari straordinari di Governo, quale espressione del potere di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 2008, n. 2. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1989, n. 681. 6. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplina, con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, assicurando agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta ed orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per le attivita' di prevenzione e per l'accertamento delle sanzioni previste dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 41: - Per il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, si veda nelle note all'art. 10. - La legge 24 novembre 1989, n. 681 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.