Art. 42 
 
          Scambio di informazioni tra Autorita' competenti 
 
  1. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  tratta  senza
indebito  ritardo  una  richiesta  di  informazioni   da   parte   di
un'autorita' competente di un altro Stato membro designata a tal fine
in particolare per quanto riguarda le attivita'  degli  organismi  di
gestione collettiva con sede in Italia, a condizione che la richiesta
sia debitamente giustificata. 
  2. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  ritenga
che un organismo di gestione collettiva con sede in  un  altro  Stato
membro, ma operante sul territorio nazionale per l'intermediazione di
diritti connessi al diritto d'autore o tramite messa  a  disposizione
del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi  accesso
dal  luogo  e  nel  momento  scelti  individualmente,  potrebbe   non
rispettare le disposizioni  del  diritto  nazionale  di  quest'ultimo
Stato,  puo'  trasmettere  tutte  le  pertinenti  informazioni   alla
corrispondente autorita' competente, corredate, se del caso,  di  una
richiesta a tale autorita' di adottare le misure adeguate nell'ambito
delle sue competenze. 
  3. Qualora l'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  riceva
una comunicazione  di  cui  al  comma  2  da  parte  di  un'autorita'
competente di un altro Stato membro, la risposta motivata deve essere
resa nel termine di tre mesi dal ricevimento. 
  4. La questione di cui al comma 2  puo'  altresi'  essere  deferita
dall'autorita' che presenta  tale  richiesta  al  gruppo  di  esperti
istituito ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/26/UE. 
 
          Note all'art. 42: 
              -  Per  i   riferimenti   normativi   della   direttiva
          2014/26/UE si veda nelle note alle premesse.