Art. 44 Facolta' di segnalazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 1. I titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entita' di gestione indipendente e gli utilizzatori possono indirizzare all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni del presente decreto.