Art. 27 Provvedimenti attuativi 1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonche' dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 19. - Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14. - Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 11.