Art. 27 
 
 
                       Provvedimenti attuativi 
 
  1. A  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  si
provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi  dell'articolo
3, comma 1, lettere a),  c),  e),  f),  g),  h),  l)  e  m),  nonche'
dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26  ottobre  1995,  n.
447, alle disposizioni del presente decreto. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottarsi entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  definiti  i  contenuti   della
relazione di cui all'articolo 7, comma  5,  della  legge  26  ottobre
1995, n. 447. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
          all'art. 19. 
              - Per il testo dell'art.  11  della  legge  26  ottobre
          1995, n. 447, modificato  dal  presente  decreto,  si  veda
          nelle note all'art. 14. 
              - Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995,
          n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
          all'art. 11.