Art. 27
Provvedimenti attuativi
1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si
provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) e m), nonche'
dell'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 26 ottobre 1995, n.
447, alle disposizioni del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della
relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre
1995, n. 447.
Note all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 19.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre
1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda
nelle note all'art. 14.
- Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note
all'art. 11.