Art. 19 Copertura finanziaria 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' iscritto un Fondo, destinato alla copertura degli oneri di cui all'articolo 8, comma 2, con la dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 85.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonche' euro 117.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Al riparto del Fondo si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3, 8, 9 e 17 del presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel 2021, euro 55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023, euro 84.034.000 nel 2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed euro 135.211.000 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica. ».