Art. 19 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' iscritto un Fondo, destinato alla
copertura degli  oneri  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  con  la
dotazione finanziaria di euro 20.826.000 per ciascuno degli anni 2019
e 2020, euro 45.630.000 per ciascuno degli anni  2021  e  2022,  euro
71.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro  85.117.500  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026  nonche'  euro  117.000.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2027.  Al  riparto  del   Fondo   si   provvede
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3,  8,  9  e  17  del
presente decreto, pari ad euro 7.009.000,00 nel 2018, euro 26.426.000
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 52.733.000 nel  2021,  euro
55.202.000 nel 2022, euro 82.750.000 nel 2023,  euro  84.034.000  nel
2024, euro 98.366.000 nel 2025, euro 101.398.000,00 nel 2026 ed  euro
135.211.000  annui  a  decorrere  dal  2027,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  «Fondo  "La  Buona
          Scuola"  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica», con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione  scolastica.
          ».