Art. 20 
 
Reclutamento per  le  istituzioni  scolastiche  con  insegnamento  in
                           lingua slovena 
 
  1. Contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'articolo 17,
comma 2 lettera b), sono banditi i concorsi per i  posti  di  docente
presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento
bilingue sloveno-italiano. Ai concorsi si applicano  le  disposizioni
di cui al Capo II e all'articolo 17 e sono seguiti  dai  percorsi  di
cui al Capo III, fermo restando quanto previsto al presente articolo. 
  2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  banditi  dall'Ufficio
scolastico regionale  per  il  Friuli  Venezia-Giulia,  prevedono  lo
svolgimento degli scritti e  dell'orale  in  lingua  slovena  e  sono
integrati  con  contenuti  specifici   afferenti   alle   istituzioni
scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa  commissione
giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza  della
lingua slovena.