Art. 22 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2,  le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi  per
l'accesso ai ruoli di  docente  nella  scuola  secondaria,  su  posti
comuni   e   di   sostegno,   inclusi   quelli    degli    insegnanti
tecnico-pratici, banditi successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono  richiesti  per
la  partecipazione  ai  concorsi  banditi  successivamente   all'anno
scolastico 2024/2025. Sino ad  allora,  per  i  posti  di  insegnante
tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          febbraio 2016, n. 19 (Regolamento recante disposizioni  per
          la  razionalizzazione  ed  accorpamento  delle  classi   di
          concorso a cattedre e a  posti  di  insegnamento,  a  norma
          dell'art. 64, comma 4, lettera  a),  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 2016, n. 43, S.O.