Art. 38 
 
            Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni 
 
  1. A decorrere dal primo  giorno  dell'anno  scolastico  successivo
all'entrata in vigore del presente decreto legislativo,  all'articolo
1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo  la
parola: «stagionale» sono aggiunte le seguenti «,  nonche'  dirigenti
scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati
fuori  ruolo  ed  inviati   all'estero   nell'ambito   di   attivita'
scolastiche fuori dal territorio nazionale». 
  2. Ferme restando  le  disposizioni  degli  accordi  internazionali
vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1967,  n.
215; 
    c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro  della
pubblica istruzione del 20 luglio 1969; 
    d) legge 26 maggio 1975, n. 327; 
    e) legge 22 dicembre 1980, n. 924; 
    f) legge 10 giugno 1985, n. 285; 
    g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
    h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62; 
    l) articolo 1-quater del decreto-legge 3  agosto  2004,  n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257; 
    m) articolo 2, comma  4-novies,  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2011, n. 10; 
    n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135. 
 
          Note all'art. 38: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  «Anagrafe  e  censimento
          degli  italiani  all'estero»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 novembre 1988, n. 261,  S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto legislativo,  a  decorrere  dal  primo
          giorno  dell'anno  scolastico  successivo  all'entrata   in
          vigore del medesimo decreto legislativo: 
              «9. Non sono altresi' iscritti nelle stesse anagrafi: 
                a)  i  cittadini  che  si   recano   all'estero   per
          l'esercizio di occupazioni  stagionali,  nonche'  dirigenti
          scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola
          collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito  di
          attivita' scolastiche fuori dal territorio nazionale; 
                b) i dipendenti di  ruolo  dello  Stato  in  servizio
          all'estero e le persone con essi conviventi, i quali  siano
          stati notificati  alle  autorita'  locali  ai  sensi  delle
          convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e  sulle
          relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e  del  1963,
          ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804». 
              -  La  legge  6  ottobre   1962,   n.   1546,   recante
          «Trattamento   economico   del   personale   addetto   alle
          istituzioni culturali e scolastiche  all'estero»,  abrogata
          dal  presente  decreto  legislativo,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1962, n. 289, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1967,  n.  215,  recante  «Personale  in   servizio   nelle
          istituzioni scolastiche e culturali  all'estero»,  abrogato
          dal  presente  decreto  legislativo,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1967, n. 104, S.O. 
              - La legge 26  maggio  1975,  n.  327,  recante  «Stato
          giuridico  del  personale  non  di  ruolo,  docente  e  non
          docente,  in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche   e
          culturali  all'estero»,  abrogata  dal   presente   decreto
          legislativo,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          agosto 1975, n. 207, S.O. 
              - La legge 22 dicembre 1980,  n.  924,  recante  «Stato
          giuridico  del  personale  non  di  ruolo,  docente  e  non
          docente,  in  servizio  nelle  istituzioni  scolastiche   e
          culturali  all'estero»,  abrogata  dal   presente   decreto
          legislativo,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          gennaio 1981, n. 4. 
              - La legge 10 giugno 1985, n. 285,  recante  «Norme  in
          materia di corresponsione della retribuzione  metropolitana
          al personale fuori ruolo  dipendente  dal  Ministero  della
          pubblica istruzione in servizio presso il  Ministero  degli
          affari  esteri  e  presso  le  istituzioni  scolastiche   e
          culturali  all'estero»,  abrogata  dal   presente   decreto
          legislativo, e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          giugno 1985, n. 145. 
              - Gli articoli da 625 a 675 del decreto legislativo  16
          aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo  unico
          delle  disposizioni  legislative  vigenti  in  materia   di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115,
          S.O., sono stati abrogati dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 625-675 (abrogati)». 
              - Il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998,
          n. 62, recante «Disciplina del trattamento economico per  i
          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  in  servizio
          all'estero, a norma dell'art. 1, commi da 138 a 142,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662», pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo  1998,  n.  75,  abrogato  dal  presente
          decreto legislativo, recava: «Disposizioni  concernenti  il
          trattamento del personale in servizio presso le istituzioni
          scolastiche e culturali.». 
              - La rubrica dell'art. 1-quater,  del  decreto-legge  3
          agosto 2004,  n.  220,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di personale del Centro nazionale per l'informatica
          nella pubblica  amministrazione  (CNIPA),  di  applicazione
          delle imposte sui  mutui  e  di  agevolazioni  per  imprese
          danneggiate da eventi alluvionali nonche' di  personale  di
          pubbliche amministrazioni, di differimento di  termini,  di
          gestione commissariale della  associazione  italiana  della
          Croce Rossa e di disciplina tributaria  concernente  taluni
          fondi immobiliari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          agosto 2004, n. 195, e convertito con  modificazioni  dalla
          legge 19 ottobre 2004, n. 257,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 ottobre 2004, n. 246,  abrogato  dal  presente
          decreto  legislativo,  recava:   «Personale   in   servizio
          all'estero presso talune istituzioni scolastiche». 
              - L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,
          recante  «Proroga  di  termini  previsti  da   disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 303,  e  convertito
          con modificazioni dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26  febbraio  2011,  n.
          47, reca: «Proroghe onerose di termini». 
              - L'art. 14 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa
          pubblica con invarianza dei servizi  ai  cittadini  nonche'
          misure di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
          settore  bancario»,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  6
          luglio 2012, n.  156,  S.O,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,  reca:  «Riduzione  delle
          spese di personale.».