Art. 39 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti   dagli   articoli   15   e   16,   pari
rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13  luglio  2015,
n. 107. 
  2. All'onere derivante dall'articolo  18,  comma  1,  si  provvede,
quanto al trattamento economico di cui all'articolo 29, pari ad  euro
2.724.490 nell'anno 2018 e euro 4.967.541 annui a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  3. Al  maggior  onere  derivante  dall'articolo  29,  pari  a  euro
10.068.324 per l'anno 2017, euro 10.086.385 per l'anno 2018  ed  euro
10.068.052  a  decorrere  dall'anno  2019,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
  4. Agli oneri derivanti dall'articolo 36,  comma  1,  pari  a  euro
520.000  per  l'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
  5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 13 aprile 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni Silveri, Presidente del 
                               Consiglio dei ministri 
 
                               Fedeli, Ministro dell'istruzione, 
                               dell'universita' e della ricerca 
 
                               Alfano, Ministro degli affari esteri e 
                               della cooperazione internazionale 
 
                               Padoan, Ministro dell'economia e delle 
                               finanze 
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                               e la pubblica amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 39: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  202,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «202.  E'  iscritto  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          un fondo di parte corrente,  denominato  "Fondo  'La  Buona
          Scuola'  per   il   miglioramento   e   la   valorizzazione
          dell'istruzione scolastica", con uno  stanziamento  pari  a
          83.000 euro per l'anno 2015,  a  533.000  euro  per  l'anno
          2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
          per l'anno 2018, a  47.053.000  euro  per  l'anno  2019,  a
          43.490.000 euro per l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per
          l'anno  2021,  a  56.663.000  euro  per  l'anno  2022  e  a
          45.000.000  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023.  Al
          riparto del Fondo si  provvede  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Il
          decreto di cui al presente comma puo' destinare un  importo
          fino a un massimo del 10 per cento  del  Fondo  ai  servizi
          istituzionali  e  generali  dell'amministrazione   per   le
          attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica».