Art. 25 Beneficiari del contributo 1. Alle imprese editrici, agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono concessi contributi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, destinati ad utenti non vedenti ed ipovedenti e ad enti o istituzioni che operano per finalita' a sostegno del settore. 2. Alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono concessi contributi per i periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori.