Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 55-septies del decreto  legislativo  30  marzo
                            2001, n. 165 
 
  1. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
controlli sulla validita' delle suddette  certificazioni  restano  in
capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»; 
  b) al comma 2 la parola «inoltrata» e' sostituita  dalle  seguenti:
«resa   disponibile»   e   dopo   le   parole    «all'amministrazione
interessata.» e' inserito il seguente periodo: «L'Istituto  nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione  per  lo
svolgimento delle attivita'  di  cui  al  successivo  comma  3  anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.  I  relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»; 
  c)  dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:   «2-bis.   Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via  esclusiva
dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico  dell'Inps  che
provvede nei limiti delle risorse  trasferite  delle  Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e'
disciplinato da apposite  convenzioni,  stipulate  dall'Inps  con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
e' adottato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  della  salute,  sentito
l'Inps  per  gli  aspetti  organizzativo-gestionali  e   sentite   la
Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il  prioritario  ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  tutte  le
funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per
malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi   comprese   le   attivita'
ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il  predetto  atto  di
indirizzo  stabilisce,  altresi',  la   durata   delle   convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa  durata,
la disciplina delle incompatibilita' in relazione  alle  funzioni  di
certificazione delle malattie.»; 
  d) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.  Al  fine  di
armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono
stabilite le fasce orarie di  reperibilita'  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita'
per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento,  anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio  per
malattia. Qualora il  dipendente  debba  allontanarsi  dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilita'  per  effettuare  visite
mediche,  prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o  per   altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,  e'
tenuto a darne preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a
sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.». 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il testo dell'art. 55-septies  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  55-septies  (Controlli  sulle  assenze).  -   1.
          Nell'ipotesi di  assenza  per  malattia  protratta  per  un
          periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo  il
          secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
          giustificata esclusivamente mediante certificazione  medica
          rilasciata da una struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un
          medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I
          controlli sulla  validita'  delle  suddette  certificazioni
          restano in  capo  alle  singole  amministrazioni  pubbliche
          interessate. 
              2.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la
          certificazione  medica  e'  inviata  per  via   telematica,
          direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che  la
          rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          secondo  le  modalita'  stabilite   per   la   trasmissione
          telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
          normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  previsto  dall'art.
          50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, introdotto  dall'art.  1,  comma  810,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto  e'
          immediatamente resa disponibile, con le medesime modalita',
          all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della
          previdenza sociale utilizza la medesima certificazione  per
          lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3
          anche  mediante  la  trattazione  dei  dati  riferiti  alla
          diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche  il
          codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia
          telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di
          posta  elettronica  personale  del  lavoratore  qualora  il
          medesimo ne faccia espressa richiesta  fornendo  un  valido
          indirizzo. 
              2-bis. Gli accertamenti  medico-legali  sui  dipendenti
          assenti dal servizio  per  malattia  sono  effettuati,  sul
          territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps  d'ufficio
          o su richiesta con oneri a carico  dell'Inps  che  provvede
          nei limiti delle risorse trasferite  delle  Amministrazioni
          interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di  medicina
          fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni,  stipulate
          dall'Inps con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto  di
          indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione e con il  Ministro  della  salute,
          sentito l'Inps per gli aspetti  organizzativo-gestionali  e
          sentite la Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici
          chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali
          di categoria maggiormente rappresentative.  Le  convenzioni
          garantiscono il  prioritario  ricorso  ai  medici  iscritti
          nelle  liste  di  cui  all'art.  4,   comma   10-bis,   del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  per
          tutte  le  funzioni  di  accertamento  medico-legali  sulle
          assenze dal servizio per malattia dei pubblici  dipendenti,
          ivi  comprese  le  attivita'  ambulatoriali  inerenti  alle
          medesime  funzioni.   Il   predetto   atto   di   indirizzo
          stabilisce,  altresi',   la   durata   delle   convenzioni,
          demandando  a  queste  ultime,  anche  in  funzione   della
          relativa durata, la disciplina  delle  incompatibilita'  in
          relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. 
              3. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  gli
          enti  del  servizio  sanitario   nazionale   e   le   altre
          amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al
          comma 2 con le risorse  finanziarie,  strumentali  e  umane
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. L'inosservanza degli obblighi  di  trasmissione  per
          via  telematica  della  certificazione  medica  concernente
          assenze di lavoratori  per  malattia  di  cui  al  comma  2
          costituisce   illecito   disciplinare   e,   in   caso   di
          reiterazione, comporta l'applicazione  della  sanzione  del
          licenziamento   ovvero,   per   i   medici   in    rapporto
          convenzionale  con  le  aziende  sanitarie  locali,   della
          decadenza  dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile  dai
          contratti o  accordi  collettivi.  Affinche'  si  configuri
          l'ipotesi di illecito  disciplinare  devono  ricorrere  sia
          l'elemento  oggettivo  dell'inosservanza   all'obbligo   di
          trasmissione, sia l'elemento soggettivo del  dolo  o  della
          colpa.  Le  sanzioni  sono  applicate  secondo  criteri  di
          gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli
          accordi e dei contratti collettivi di riferimento. 
              5.  Le  pubbliche  amministrazioni  dispongono  per  il
          controllo  sulle  assenze  per  malattia   dei   dipendenti
          valutando la condotta  complessiva  del  dipendente  e  gli
          oneri  connessi  all'effettuazione  della  visita,  tenendo
          conto   dell'esigenza   di    contrastare    e    prevenire
          l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso  richiesto  sin
          dal  primo  giorno  quando  l'assenza  si  verifica   nelle
          giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 
              5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori
          pubblico  e  privato,  con  decreto  del  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro  le  quali
          devono essere effettuate le  visite  di  controllo  e  sono
          definite le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle  visite
          medesime  e   per   l'accertamento,   anche   con   cadenza
          sistematica e ripetitiva, delle assenze  dal  servizio  per
          malattia.  Qualora   il   dipendente   debba   allontanarsi
          dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita'
          per effettuare visite mediche, prestazioni  o  accertamenti
          specialistici o per altri giustificati motivi,  che  devono
          essere,  a  richiesta,  documentati,  e'  tenuto  a   darne
          preventiva comunicazione  all'amministrazione  che,  a  sua
          volta, ne da' comunicazione all'Inps. 
              5-ter. Nel caso in cui  l'assenza  per  malattia  abbia
          luogo per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni
          specialistiche  od  esami  diagnostici   il   permesso   e'
          giustificato mediante  la  presentazione  di  attestazione,
          anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico  o  dalla
          struttura, anche privati, che hanno svolto la visita  o  la
          prestazione o trasmessa da  questi  ultimi  mediante  posta
          elettronica. 
              6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente
          lavora  nonche'   il   dirigente   eventualmente   preposto
          all'amministrazione  generale  del  personale,  secondo  le
          rispettive   competenze,    curano    l'osservanza    delle
          disposizioni del presente articolo, in particolare al  fine
          di   prevenire   o   contrastare,   nell'interesse    della
          funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche.  Si
          applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
          55-sexies, comma 3.».