Art. 22 
 
                  Formazione dei magistrati onorari 
 
  1. I giudici onorari di pace partecipano alle riunioni  trimestrali
organizzate  dal  presidente  del   tribunale   o,   su   delega   di
quest'ultimo,  da  un  presidente  di  sezione  o   da   un   giudice
professionale, per l'esame delle questioni giuridiche piu'  rilevanti
di cui abbiano  curato  la  trattazione,  per  la  discussione  delle
soluzioni  adottate  e  per  favorire  lo   scambio   di   esperienze
giurisprudenziali e di  prassi  innovative;  alle  predette  riunioni
partecipano anche i  giudici  professionali  che  si  occupano  delle
materie di volta in volta esaminate. 
  2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal procuratore della  Repubblica  o  da  un  procuratore
aggiunto o da  un  magistrato  professionale  da  lui  delegato,  per
l'esame delle questioni giuridiche  piu'  rilevanti  di  cui  abbiano
curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate  e
per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e  di  prassi
innovative; alle predette riunioni  partecipano  anche  i  magistrati
professionali che  si  occupano  delle  materie  di  volta  in  volta
esaminate. 
  3. Sono tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di  formazione
specificamente  dedicati  ai  giudici  onorari  di  pace  e  ai  vice
procuratori  onorari,  organizzati  dalla  Scuola   superiore   della
magistratura  nel  quadro  delle  attivita'   di   formazione   della
magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 26 del  2006,  avvalendosi  della  rete  della
formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto
articolo. Gli ordini professionali  ai  quali  i  magistrati  onorari
risultino   eventualmente   iscritti   valutano   positivamente    la
partecipazione  ai  corsi  di  cui  al   presente   comma   ai   fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi  previsti  dai  rispettivi
ordinamenti.  La  struttura  della  formazione   decentrata   attesta
l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attivita'  di
formazione e trasmette l'attestazione alla  sezione  autonoma  per  i
magistrati onorari  del  consiglio  giudiziario  in  occasione  della
formulazione del giudizio di cui all'articolo 18. 
  4. I giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il  processo
a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo
12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi
dell'articolo  11,  partecipano  alle  riunioni  convocate  ai  sensi
dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per
la trattazione delle materie di loro interesse. 
  5. La partecipazione alle riunioni periodiche di  cui  al  presente
articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art.  47-quater  del  citato
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
              «Art.  47-quater  (Attribuzioni   del   presidente   di
          sezione). - Il presidente di sezione, oltre a  svolgere  il
          lavoro giudiziario, dirige la sezione cui e'  assegnato  e,
          in  particolare,  sorveglia  l'andamento  dei  servizi   di
          cancelleria ed ausiliari,  distribuisce  il  lavoro  tra  i
          giudici e vigila sulla loro  attivita',  curando  anche  lo
          scambio di informazioni sulle esperienze  giurisprudenziali
          all'interno della  sezione.  Collabora,  altresi',  con  il
          presidente  del  tribunale  nell'attivita'   di   direzione
          dell'ufficio. 
              Con le tabelle formate ai  sensi  dell'art.  7-bis,  al
          presidente di sezione puo' essere attribuito l'incarico  di
          dirigere piu' sezioni che trattano materie omogenee, ovvero
          di   coordinare   uno   o   piu'   settori   di   attivita'
          dell'ufficio.».