Art. 25 Attivita' di scavo 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita' di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica gia' caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: a) nella realizzazione degli scavi e' analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e' concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificita' del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori; b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 7, del citato decreto-legge n. 133 del 2014: «Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attivita' di messa in sicurezza e di bonifica). - (omissis). 7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonche' opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu' in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. (omissis).». - Per il testo dell'art. 242, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 11. - Per il Titolo V, della Parte Quarta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2. - La Parte Sesta, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, reca: «Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente».