Art. 22
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di»
sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»;
b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
«e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea
che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti
di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»;
c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il
recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici».
Note all'art. 22:
Il testo dell'articolo 2, comma 9, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 2. Comitato interministeriale per gli affari
europei
(Omissis).
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e di
sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico
di valutazione, di cui all'articolo 19, nell'ambito del
Dipartimento per le politiche europee e' individuata la
Segreteria del CIAE.".
Il testo dell'articolo 29, comma 7, della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234 , come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 29. Legge di delegazione europea e legge europea
(Omissis).
7. Il disegno di legge di delegazione europea e'
corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31
dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo:
a) da' conto delle motivazioni che lo hanno indotto
all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno
degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita' di
sottoporre i relativi schemi di atti normativi di
recepimento al parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
b) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e
sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando
conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni da parte della Repubblica
italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione
europea;
c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea recepite o da recepire in via amministrativa;
d) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale
omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il
cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di quelle il
cui termine di recepimento scade nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio
della delega legislativa;
e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35,
nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali
regolamenti di recepimento gia' adottati;
e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione
europea che delegano alla Commissione europea il potere di
adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie
di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali
di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e
dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome e
trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e,
comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno."
Il testo dell'articolo 31, comma 6, della citata legge
24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
(Omissis).
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.".