Art. 22 
 
 
            Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 9, le parole: «individuato l'ufficio di»
sono sostituite dalle seguenti: «individuata la»; 
    b) all'articolo 29, comma 7, dopo la lettera e)  e'  inserita  la
seguente: 
      «e-bis) fornisce l'elenco delle direttive  dell'Unione  europea
che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli  atti
di cui all'articolo 290 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»; 
    c) all'articolo 31, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Resta ferma la disciplina di cui  all'articolo  36  per  il
recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che  recano  meri
adeguamenti tecnici».  
 
          Note all'art. 22: 
              Il testo dell'articolo  2,  comma  9,  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 2.  Comitato  interministeriale  per  gli  affari
          europei 
              (Omissis). 
              9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie e  di
          sostegno al funzionamento del CIAE e del  Comitato  tecnico
          di valutazione, di cui  all'articolo  19,  nell'ambito  del
          Dipartimento per le politiche  europee  e'  individuata  la
          Segreteria del CIAE.". 
              Il testo dell'articolo 29, comma 7, della citata  legge
          24 dicembre 2012, n. 234 , come modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 29. Legge di delegazione europea e legge europea 
              (Omissis). 
              7. Il  disegno  di  legge  di  delegazione  europea  e'
          corredato di una relazione illustrativa, aggiornata  al  31
          dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo: 
              a) da' conto delle motivazioni  che  lo  hanno  indotto
          all'inclusione delle direttive dell'Unione europea  in  uno
          degli allegati, con specifico riguardo all'opportunita'  di
          sottoporre  i  relativi  schemi  di   atti   normativi   di
          recepimento  al   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari; 
              b)    riferisce    sullo    stato    di     conformita'
          dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione  europea  e
          sullo stato delle eventuali procedure  d'infrazione,  dando
          conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte  di
          giustizia  dell'Unione  europea  relativa  alle   eventuali
          inadempienze  e  violazioni  da  parte   della   Repubblica
          italiana di  obblighi  derivanti  dal  diritto  dell'Unione
          europea; 
              c)  fornisce  l'elenco  delle   direttive   dell'Unione
          europea recepite o da recepire in via amministrativa; 
              d) da' partitamente conto delle ragioni  dell'eventuale
          omesso inserimento delle direttive dell'Unione  europea  il
          cui termine di recepimento e' gia' scaduto e di  quelle  il
          cui  termine  di   recepimento   scade   nel   periodo   di
          riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio
          della delega legislativa; 
              e)  fornisce  l'elenco  delle   direttive   dell'Unione
          europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35,
          nonche'  l'indicazione  degli   estremi   degli   eventuali
          regolamenti di recepimento gia' adottati; 
              e-bis) fornisce l'elenco  delle  direttive  dell'Unione
          europea che delegano alla Commissione europea il potere  di
          adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea; 
              f) fornisce l'elenco  dei  provvedimenti  con  i  quali
          nelle singole regioni e province autonome si e'  provveduto
          a recepire le direttive dell'Unione europea  nelle  materie
          di loro competenza, anche con riferimento a  leggi  annuali
          di recepimento  eventualmente  approvate  dalle  regioni  e
          dalle province  autonome.  L'elenco  e'  predisposto  dalla
          Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  e
          trasmesso alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento per le politiche europee  in  tempo  utile  e,
          comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno." 
              Il testo dell'articolo 31, comma 6, della citata  legge
          24 dicembre 2012, n. 234, come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art.  31.  Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
              (Omissis). 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici.".