Art. 24
Termini di conservazione dei dati
di traffico telefonico e telematico
1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta
contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di
indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di
contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalita'
dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli
51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, e' stabilito in settantadue mesi, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 24:
La direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il
terrorismo e che sostituisce la decisione quadro
2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione
2005/671/GAI del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2017, n. L 88.
Il testo dell'articolo 51, comma 3-quater, del codice
di procedura penale, approvato dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, cosi' recita:
"Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale.
(Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.".
Il testo dell'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale, approvato dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, cosi'
recita:
"Art. 407. Termini di durata massima delle indagini
preliminari.
(Omissis).
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale ;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306,
secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle
ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601,
602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo
609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche'
dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'articolo 371.".
Il testo dell'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015 n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19
febbraio 2015, n. 41 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, pubblicata
nellaGazzetta Ufficiale 20 aprile 2015, n. 91, cosi'
recita:
"Art. 4-bis. Disposizioni in materia di conservazione
dei dati di traffico telefonico e telematico
1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico,
esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti
dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico
telefonico o telematico effettuato successivamente a tale
data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di
accertamento e di repressione dei reati di cui agli
articoli 51, comma 3-qua-ter, e 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di
una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
30 giugno 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di
applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.".
Il testo dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, cosi' recita:
"Art. 132. (Conservazione di dati di traffico per altre
finalita')
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123,
comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data
della comunicazione, per finalita' di accertamento e
repressione di reati, mentre, per le medesime finalita', i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.".