Art. 25 
 
Trattamento  economico   del   personale   estraneo   alla   pubblica
  amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni
  del Servizio europeo di azione esterna. 
 
  1. Dopo il comma l dell'articolo 17 della legge 21 luglio 2016,  n.
145, sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. L'indennita' di missione corrisposta dal Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  al  personale
estraneo alla pubblica amministrazione selezionato per partecipare  a
iniziative e missioni  del  Servizio  europeo  di  azione  esterna e'
calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5. 
    1-ter. La corresponsione del trattamento di missione previsto dal
comma  1-bis  e'  subordinata  all'effettiva   autorizzazione   della
partecipazione del personale di cui al medesimo comma alle iniziative
e missioni del Servizio europeo di azione esterna  con  le  procedure
previste dagli articoli 2 e 3».  
 
          Note all'art. 25: 
              Il testo dell'articolo 17, della legge 21 luglio  2016,
          n.  145   (Disposizioni   concernenti   la   partecipazione
          dell'Italia alle missioni internazionali), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2016, n. 178, come  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 17. Personale civile 
              1. Al personale  civile  che  partecipa  alle  missioni
          internazionali si applicano le disposizioni della  presente
          legge in quanto compatibili. 
              1-bis.  L'indennita'  di   missione   corrisposta   dal
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale  al   personale   estraneo   alla   pubblica
          amministrazione selezionato per partecipare a iniziative  e
          missioni  del  Servizio  europeo  di  azione   esterna   e'
          calcolata ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 5. 
              1-ter. La corresponsione del  trattamento  di  missione
          previsto  dal  comma  1-bis  e'  subordinata  all'effettiva
          autorizzazione della partecipazione del personale di cui al
          medesimo comma alle  iniziative  e  missioni  del  Servizio
          europeo di azione esterna con le procedure  previste  dagli
          articoli 2 e 3.". 
              Il testo dell'articolo 5, della citata legge 21  luglio
          2016, n. 145 , cosi' recita: 
              "Art. 5. Indennita' di missione 
              1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
          nelle acque territoriali e nello  spazio  aereo  dei  Paesi
          interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per  il
          rientro  nel  territorio  nazionale  per  la   fine   della
          missione,  al  personale  che   partecipa   alle   missioni
          internazionali e' corrisposta,  nell'ambito  delle  risorse
          del fondo di cui all'articolo 4,  comma  1,  per  tutta  la
          durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga,
          agli  assegni  e  alle  indennita'  a  carattere  fisso   e
          continuativo, l'indennita' di  missione  di  cui  al  regio
          decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma
          2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo
          eventuali indennita' e contributi corrisposti  allo  stesso
          titolo  agli  interessati  direttamente   dagli   organismi
          internazionali. 
              2. L'indennita' di  missione  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata  sulla  diaria  giornaliera   prevista   per   la
          localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento  o
          nella misura intera, incrementata del 30 per cento,  se  il
          personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e
          alloggio gratuiti. 
              3. Con i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri di cui agli articoli 2, comma 3,  e  4,  comma  3,
          nell'ambito  delle  risorse  ivi  previste,   puo'   essere
          stabilito  per  quali  teatri  operativi,  in  ragione  del
          disagio ambientale, l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata, nelle misure di cui al  comma  2,  sulla  diaria
          giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di
          destinazione, facente parte dello stesso continente. 
              4. Durante i periodi di riposo e di  recupero  previsti
          dalle normative di settore,  fruiti  fuori  del  teatro  di
          operazioni e in  costanza  di  missione,  al  personale  e'
          corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla  diaria  di
          missione estera percepita. 
              5. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di
          missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in
          ferma  prefissata  sono  equiparati  alla   categoria   dei
          graduati. 
              6.  Non  si  applica  l'articolo  28,  comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito
          delle missioni  internazionali  con  contratto  individuale
          conserva il trattamento economico fisso  e  continuativo  e
          percepisce l'indennita' di  missione  di  cui  al  presente
          articolo, con spese di vitto e di alloggio poste  a  carico
          dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o
          altri  compensi  corrisposti  direttamente  dall'ONU   allo
          stesso titolo, con esclusione di indennita' e  di  rimborsi
          per servizi fuori sede,  sono  versati  all'Amministrazione
          della difesa, al netto delle ritenute, fino  a  concorrenza
          dell'importo  corrispondente  alla  somma  del  trattamento
          economico  fisso  e  continuativo  e   dell'indennita'   di
          missione di  cui  al  presente  articolo,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.".