Art. 27 Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea 1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilita' per gli interventi stessi. 2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 puo' essere effettuato da un revisore legale o da una societa' di revisione legale individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.
Note all'art. 27: Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199, cosi' recita: "Art. 6. Partecipazione ai programmi dell'Unione europea (Omissis). 2. L'Italia contribuisce altresi' all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.". Il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 22 luglio 2015 n. 113 (Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2015, n. 175, cosi' recita: "Art. 11. Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero 1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante: a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero; b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche; c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.". Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91.