Art. 30 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 novembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, Il Guardasigilli: Orlando