Art. 28 Verifica finale del tirocinio operativo 1. Al termine del tirocinio operativo, per ciascun commissario capo o direttore tecnico principale e' redatta, a cura del dirigente dell'ufficio di svolgimento del tirocinio, una relazione in cui e' dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio svolto. La relazione, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e' concretamente svolto, che sono ad essa allegate e ne costituiscono parte integrante, e' inserita nel fascicolo personale dell'interessato. 2. La conferma nella qualifica di commissario capo o direttore tecnico principale consegue al giudizio positivo del dirigente, espresso motivatamente nella medesima relazione, da inserire nel fascicolo personale dell'interessato.