Art. 28 
 
 
               Verifica finale del tirocinio operativo 
 
  1. Al termine del tirocinio operativo, per ciascun commissario capo
o direttore tecnico principale  e'  redatta,  a  cura  del  dirigente
dell'ufficio di svolgimento del tirocinio, una relazione  in  cui  e'
dettagliatamente  esaminato  e  valutato  il  percorso  di  tirocinio
svolto. La relazione, basata anche sulle  valutazioni  dei  dirigenti
delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e'  concretamente
svolto,  che  sono  ad  essa  allegate  e  ne   costituiscono   parte
integrante, e' inserita nel fascicolo personale dell'interessato. 
  2. La conferma nella qualifica  di  commissario  capo  o  direttore
tecnico principale  consegue  al  giudizio  positivo  del  dirigente,
espresso motivatamente nella  medesima  relazione,  da  inserire  nel
fascicolo personale dell'interessato.