Art. 30 
 
                   Controlli e disposizioni finali 
 
  1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti,
sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita'
operative di attuazione del  presente  decreto,  compresi  i  termini
entro i quali le regioni e province  autonome  devono  trasmettere  i
dati e le informazioni da inserire  nel  sistema  di  identificazione
delle parcelle agricole ai fini della loro  conoscibilita'  da  parte
degli agricoltori in tempo utile per la presentazione  della  domanda
«UNICA» di cui all'art. 11 del presente decreto. 
  2. Gli agricoltori, entro la data di  presentazione  della  domanda
«UNICA» di cui all'art. 11, depositano  nel  fascicolo  aziendale  il
piano  colturale  redatto  con  le  modalita'  di  cui   al   decreto
ministeriale 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati
a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano. 
  3. Il piano colturale di cui al comma 2  e'  finalizzato  anche  al
controllo amministrativo sul  rispetto  degli  impegni  previsti  dal
Titolo III, Capo  3,  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013,  e,  per
ciascuna superficie a seminativo, comprende le informazioni  relative
a genere, specie  ed  epoca  di  semina  ovvero  di  trapianto  delle
colture, al fine di verificare  il  rispetto  della  diversificazione
colturale nel periodo stabilito, ai sensi dell'art. 13, comma 5,  del
presente decreto ministeriale, dall'organismo di coordinamento. 
  4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
809/2014,  non  si  procede  al  recupero   dei   diritti   all'aiuto
indebitamente assegnati per importi fino ad euro cinquanta. 
  5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti  indebiti  inferiori  a
cento euro, nei casi di cui all'art. 54,  paragrafo  3,  lettera  a),
trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 
  6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, previa  comunicazione  alla  segreteria  della  Conferenza
permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  sono  apportati  gli  eventuali  adeguamenti
richiesti dalla Commissione europea. 
  7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si
fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.