Art. 30 Controlli e disposizioni finali 1. L'organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalita' operative di attuazione del presente decreto, compresi i termini entro i quali le regioni e province autonome devono trasmettere i dati e le informazioni da inserire nel sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini della loro conoscibilita' da parte degli agricoltori in tempo utile per la presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 11 del presente decreto. 2. Gli agricoltori, entro la data di presentazione della domanda «UNICA» di cui all'art. 11, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale redatto con le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato nelle premesse, e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano. 3. Il piano colturale di cui al comma 2 e' finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III, Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e, per ciascuna superficie a seminativo, comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture, al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del presente decreto ministeriale, dall'organismo di coordinamento. 4. Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 809/2014, non si procede al recupero dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati per importi fino ad euro cinquanta. 5. Non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro, nei casi di cui all'art. 54, paragrafo 3, lettera a), trattino i), del regolamento (UE) n. 1306/2013. 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla segreteria della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sono apportati gli eventuali adeguamenti richiesti dalla Commissione europea. 7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si fa rinvio alle disposizioni generali vigenti.