Art. 25 Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza 1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 273 degli atti delegati, l'impresa verifica che i soggetti di cui all'art. 76, comma 1, del Codice e l'ulteriore personale, come identificato nella politica di cui all'art. 5, comma 2, lettera n) possiedono i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 76, comma 1, del Codice e da tale politica aziendale, effettuando le relative valutazioni secondo quanto specificato nell'allegato 1 al presente regolamento. 2. Le scelte dell'impresa in merito all'identificazione dell'ulteriore personale di cui al comma 1 cui applicare la politica sono coerenti con la struttura organizzativa dell'impresa ed adeguatamente formalizzate nella politica stessa e nel documento di cui all'art. 5, comma 2, lettera i). 3. L'impresa verifica nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento dei requisiti di idoneita' alla carica di cui al comma 1. 4. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 76, comma 1-bis, del Codice, l'impresa comunica all'IVASS, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione del relativo atto o dal verificarsi della relativa fattispecie, il conferimento dell'incarico, il rinnovo e le eventuali dimissioni, decadenza, sospensione e revoca, nonche' ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneita' alla carica. L'obbligo ricorre anche in caso di esternalizzazione o sub-esternalizzazione delle funzioni fondamentali con riguardo al titolare delle medesime. 5. Oltre alla comunicazione di cui al comma 4, sono comunicate all'IVASS le valutazioni dell'organo amministrativo mediante la trasmissione, entro trenta giorni dall'adozione, della relativa delibera adeguatamente motivata. Nel caso di nomina o rinnovo, l'impresa attesta di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive, fornendo adeguata motivazione in merito alla valutazione effettuata. La delibera riporta analiticamente e per singolo soggetto scrutinato i presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui e' pervenuta. L'IVASS si riserva la facolta', ove lo ritenga opportuno, di richiedere all'impresa l'acquisizione della documentazione analizzata a supporto della valutazione. 6. La comunicazione dei dati di cui al presente articolo avviene secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto.