Art. 25 
 
     Requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza 
 
  1. Tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  273  degli  atti
delegati, l'impresa verifica che i soggetti di cui all'art. 76, comma
1, del  Codice  e  l'ulteriore  personale,  come  identificato  nella
politica di  cui  all'art.  5,  comma  2,  lettera  n)  possiedono  i
requisiti di professionalita', onorabilita' e  indipendenza,  secondo
quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'art. 76,  comma
1, del Codice e da tale politica aziendale, effettuando  le  relative
valutazioni secondo quanto specificato nell'allegato  1  al  presente
regolamento. 
  2.   Le   scelte   dell'impresa   in   merito   all'identificazione
dell'ulteriore personale di cui al comma 1 cui applicare la  politica
sono  coerenti  con  la  struttura  organizzativa   dell'impresa   ed
adeguatamente formalizzate nella politica stessa e nel  documento  di
cui all'art. 5, comma 2, lettera i). 
  3. L'impresa verifica nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento
dei requisiti di idoneita' alla carica di cui al comma 1. 
  4. Relativamente ai soggetti di cui all'art. 76, comma  1-bis,  del
Codice, l'impresa comunica all'IVASS, tempestivamente e comunque  non
oltre trenta giorni dall'adozione del relativo atto o dal verificarsi
della relativa fattispecie, il conferimento dell'incarico, il rinnovo
e le eventuali dimissioni, decadenza, sospensione e  revoca,  nonche'
ogni elemento  sopravvenuto  che  possa  incidere  sulla  valutazione
dell'idoneita' alla  carica.  L'obbligo  ricorre  anche  in  caso  di
esternalizzazione o sub-esternalizzazione delle funzioni fondamentali
con riguardo al titolare delle medesime. 
  5. Oltre alla comunicazione di cui  al  comma  4,  sono  comunicate
all'IVASS  le  valutazioni  dell'organo  amministrativo  mediante  la
trasmissione,  entro  trenta  giorni  dall'adozione,  della  relativa
delibera adeguatamente  motivata.  Nel  caso  di  nomina  o  rinnovo,
l'impresa attesta di aver effettuato le verifiche  sulla  sussistenza
dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive, fornendo adeguata
motivazione  in  merito  alla  valutazione  effettuata.  La  delibera
riporta  analiticamente  e  per   singolo   soggetto   scrutinato   i
presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e  le  relative
conclusioni cui e' pervenuta. L'IVASS si riserva la facolta', ove  lo
ritenga opportuno, di  richiedere  all'impresa  l'acquisizione  della
documentazione analizzata a supporto della valutazione. 
  6. La comunicazione dei dati di cui al  presente  articolo  avviene
secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS,  rese  disponibili
sul sito dell'Istituto.