Art. 26 
 
          Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 
 
  1. Per ottenere l'iscrizione  nella  sezione  F  del  Registro,  le
persone fisiche, che operano in qualita' di intermediari assicurativi
a  titolo  accessorio  su  incarico  di  una  o   piu'   imprese   di
assicurazione, devono: 
  a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110,  comma  1,
del Codice; 
  b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di  lavoro  a  tempo
pieno ovvero a tempo parziale  quando  superi  la  meta'  dell'orario
lavorativo a tempo pieno; 
  c) fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  avere  assolto
l'obbligo  di  stipulazione  del  contratto  di  assicurazione  della
responsabilita' civile, in conformita' a quanto  stabilito  dall'art.
11 e/o essere inclusi nella copertura  stipulata,  in  conformita'  a
quanto  stabilito  dall'art.  15,  dalle  societa'   per   le   quali
svolgeranno l'attivita'; 
  d) essere in  possesso  di  cognizioni  e  capacita'  professionali
adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite
mediante la partecipazione a corsi di formazione di  cui  alla  parte
IV; 
  e) non avere stretti legami con persone fisiche  o  giuridiche  che
impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da  parte  dell'IVASS
secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 
  2. Ai fini di cui al  comma  1,  lettera  e),  le  persone  fisiche
comunicano nella domanda di iscrizione  i  nominativi  delle  persone
fisiche o giuridiche con cui hanno stretti  legami  e  attestano  che
tali  stretti  legami  non  impediscono  l'esercizio  dei  poteri  di
vigilanza da parte dell'IVASS. 
  3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma
1, lettere  a),  b),  d)  ed  e)  che  nella  domanda  di  iscrizione
dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa  di
cui alla lettera  c)  del  medesimo  comma,  vengono  iscritte  nella
sezione F del  Registro  come  inoperative  secondo  quanto  previsto
dall'art. 4, comma 3.