Art. 26 Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche 1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualita' di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o piu' imprese di assicurazione, devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice; b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno; c) fermo restando quanto previsto dal comma 3, avere assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 11 e/o essere inclusi nella copertura stipulata, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 15, dalle societa' per le quali svolgeranno l'attivita'; d) essere in possesso di cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita' svolta ed ai contratti intermediati, acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui alla parte IV; e) non avere stretti legami con persone fisiche o giuridiche che impediscano l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 4-sexies del Codice. 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera e), le persone fisiche comunicano nella domanda di iscrizione i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e attestano che tali stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS. 3. Le persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) che nella domanda di iscrizione dichiarano di non essere in possesso della copertura assicurativa di cui alla lettera c) del medesimo comma, vengono iscritte nella sezione F del Registro come inoperative secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3.