Art. 28 Modalita' per l'iscrizione 1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle societa' nella sezione F, ciascun intermediario a titolo accessorio presenta all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9, comma 3. 2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la societa' ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.