Art. 28 
 
                     Modalita' per l'iscrizione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e  delle  societa'
nella sezione F, ciascun intermediario a titolo  accessorio  presenta
all'IVASS apposita domanda con le modalita' di cui all'art. 9,  comma
3. 
  2. Nella domanda di iscrizione presentata all'IVASS, in regola  con
la vigente disciplina sull'imposta di bollo, il  richiedente  attesta
di avere provveduto, o che la societa' ha provveduto,  al  versamento
della tassa  di  concessione  governativa  prevista  dalla  normativa
vigente.