Art. 49 
 
 
Cessazione   dall'incarico   di    componente    della    Commissione
  esaminatrice,  supplenze  e  costituzione  di  sottocommissioni   e
  comitati di vigilanza. 
 
  1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il
cui rapporto di  impiego  si  risolva  per  qualsiasi  causa  durante
l'espletamento dei lavori della commissione,  cessano  dall'incarico,
salvo  conferma  disposta  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
  2. La Commissione  esaminatrice,  qualora  i  candidati  che  hanno
sostenuto le prove scritte superino  le  mille  unita',  puo'  essere
suddivisa in sottocommissioni,  unico  restando  il  presidente,  con
l'integrazione di componenti pari, per numero  e  per  qualifiche,  a
quello della commissione originaria e di un segretario  aggiunto  per
ciascuna sottocommissione. 
  3. Quando le prove scritte hanno luogo in piu'  sedi,  si  provvede
alla costituzione, per ciascuna sede, di  un  comitato  di  vigilanza
presieduto da un componente della  Commissione  esaminatrice  stessa,
ovvero da un funzionario di Polizia, con qualifica  non  inferiore  a
vice questore aggiunto. Il Presidente, i componenti ed il  segretario
dei Comitati di vigilanza  sono  individuati  con  provvedimento  del
Direttore centrale  per  le  risorse  umane  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
  4. Per l'incarico  di  presidente  delle  commissioni  esaminatrici
possono  essere  nominati   anche   funzionari   dell'Amministrazione
dell'interno collocati in quiescenza  da  non  oltre  un  quinquennio
dalla data del decreto che indice il bando di concorso.