Art. 50 
 
 
                 Adempimenti durante lo svolgimento 
                      della prova preselettiva 
 
  1. I questionari,  individualmente  sigillati,  sono  assegnati  ai
candidati all'atto dell'ingresso, contestualmente al modulo sul quale
riportare le risposte ai singoli quesiti e alla  scheda  relativa  ai
dati anagrafici. Per  la  compilazione  del  modulo  delle  risposte,
predisposto  secondo  la  progressione  numerica  delle  domande,   i
candidati devono annerire la  casella  corrispondente  alla  risposta
ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle. 
  2.  Il  Presidente  della  commissione  esaminatrice   o   un   suo
componente, ultimato l'ingresso  dei  candidati,  da'  lettura  delle
prescrizioni e delle avvertenze che  regolano  lo  svolgimento  della
prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione. 
  3. L'apertura dei plichi consegnati  ai  candidati  e'  autorizzata
dalla Commissione esaminatrice. 
  4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono  avvalersi
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi  natura  e
di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di  informazioni  o  alla
trasmissione di dati. 
  5. Alla scadenza del tempo assegnato, la  Commissione  esaminatrice
dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte  ai  quesiti  e
procede, secondo le  «Disposizioni  per  l'espletamento  della  prova
preselettiva» di cui all'art. 10, comma  2,  alla  loro  acquisizione
mediante  sistemi  di  lettura  ottica   e   procedure   informatiche
appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione. 
  6. La correzione  delle  schede  delle  risposte  si  svolge  nella
medesima giornata di  effettuazione  della  prova  alla  presenza  di
testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di  personale
tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per le  risorse
umane  del  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza.   Per   motivi
organizzativi la correzione puo' avvenire in data successiva a quella
di effettuazione della prova, ferme restando le medesime modalita'  e
garanzie di trasparenza.