Art. 56 
 
 
                 Esclusione dal concorso per mancata 
                      presentazione alle prove 
 
  1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove  prevista,
alle prove di efficienza fisica, agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali, le prove scritte o la prova  orale,  determina  la  sua
esclusione di diritto dal concorso. 
  2.  I  candidati  che  per  gravi   e   documentati   motivi   sono
impossibilitati a  sostenere  le  prove  di  efficienza  fisica,  gli
accertamenti psico-fisici ed  attitudinali,  e  la  prova  orale  nel
giorno  stabilito,  sono  ammessi  a   sostenerle   in   una   seduta
appositamente prevista dalla  commissione  esaminatrice,  nell'ambito
del calendario concorsuale previsto per lo  svolgimento  della  prova
stessa.