DISPOSIZIONI FINALI I. Il consiglio federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto. II. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorche' parziale dei delegati elettivi e di diritto al congresso federale e regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di eventuali giustificazioni sara' valutata dal consiglio federale. III. Le articolazioni territoriali regionali devono organizzare scuole quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole e' requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I parlamentari e i consiglieri regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attivita' amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega per Salvini Premier stabilira' le modalita' di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza. IV. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega per Salvini Premier e alle articolazioni territoriali regionali, i requisiti di anzianita' ed esperienze politico/organizzative nella Lega per Salvini Premier per le candidature interne ed esterne, nonche' la procedura per l'acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono determinati in un apposito regolamento.