DISPOSIZIONI FINALI 
 
    I. Il consiglio federale, con propria  delibera,  fermo  restando
l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del  2013,
puo'  correggere  eventuali  errori  materiali  o  meri  difetti   di
coordinamento  tra  gli  articoli  contenuti  nel  presente  Statuto,
nonche' introdurre disposizioni  d'ordine  legislativo  nazionale  od
europeo. Lo stesso e'  competente  ad  emanare  norme  interpretative
autentiche del presente Statuto. 
    II.  La  mancata  e  ingiustificata   partecipazione,   ancorche'
parziale dei delegati elettivi e di diritto al congresso  federale  e
regionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di
eventuali giustificazioni sara' valutata dal consiglio federale. 
    III. Le articolazioni territoriali regionali  devono  organizzare
scuole quadri  permanenti,  utili  per  la  formazione  politica  dei
militanti. La frequentazione di tali scuole e' requisito  preliminare
per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative.
I  parlamentari   e   i   consiglieri   regionali   devono   prestare
obbligatoriamente e gratuitamente la  loro  opera,  a  seconda  delle
proprie specifiche competenze, al  fine  di  contribuire  attivamente
alla  formazione  dei  tesserati   all'attivita'   amministrativa   e
politica. Un apposito regolamento  della  Lega  per  Salvini  Premier
stabilira' le modalita' di partecipazione e le sanzioni  in  caso  di
inottemperanza.  
    IV. Il numero dei mandati per  le  cariche  elettive  interne  ed
esterne  alla  Lega  per  Salvini  Premier   e   alle   articolazioni
territoriali regionali,  i  requisiti  di  anzianita'  ed  esperienze
politico/organizzative  nella  Lega  per  Salvini  Premier   per   le
candidature  interne   ed   esterne,   nonche'   la   procedura   per
l'acquisizione della qualifica  di  socio  ordinario  militante  sono
determinati in un apposito regolamento.