Art. 32 
 
Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile  del
                       Ministero dell'interno 
 
  1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di
garantire gli obiettivi complessivi di economicita'  e  di  revisione
della  spesa  previsti  dalla  legislazione  vigente,  il   Ministero
dell'interno applica  la  riduzione  percentuale  del  20  per  cento
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti  di  livello
dirigenziale generale, attraverso: 
    a) la riduzione di otto posti di  livello  dirigenziale  generale
assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero
dell'interno di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre  2001,  n.  398,  con  conseguente  rideterminazione  della
dotazione organica dei prefetti di cui alla  Tabella  1  allegata  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  22  maggio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015; 
    b) la soppressione di  ventuno  posti  di  prefetto  collocati  a
disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa  vigente,
secondo le modifiche di seguito indicate: 
      1) all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «I
prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di  due  oltre
quelli dei posti del ruolo organico»; 
      2) all'articolo 3-bis, comma 1, del  decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410, le parole «del 15  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 5 per cento»; 
      3) all'articolo 12, comma 2-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono
inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento». 
  2. Restano ferme le dotazioni  organiche  dei  viceprefetti  e  dei
viceprefetti aggiunti, del  personale  appartenente  alle  qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale  non
dirigenziale  appartenente  alle  aree   prima,   seconda   e   terza
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  di  cui  alla  Tabella  1
allegata al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  18
settembre 2015. 
  3. All'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le
parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti». 
  4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalita' e nel termine
di cui all'articolo 12, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
13 aprile 2017, n. 46, il  relativo  regolamento  di  organizzazione.
Entro  il  medesimo  termine  si  provvede  a  dare  attuazione  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  11,  lettera  b),  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  con  conseguente  riassorbimento,
entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle  riduzioni
di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, 5, 6 e  11,
          lettere a) e b), del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6
          luglio  2012,  supplemento   ordinario,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.
          135: 
              «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Gli uffici dirigenziali  e
          le dotazioni organiche delle amministrazioni  dello  Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle  agenzie,  degli  enti
          pubblici non economici,  degli  enti  di  ricerca,  nonche'
          degli enti pubblici  di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  sono   ridotti,   con   le
          modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
                a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
                b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              (Omissis). 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per  il
          rinnovo degli incarichi. 
              (Omissis). 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  7,  del   presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti  procedure  e
          misure in ordine di priorita': 
                a)  applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
          2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
          nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
          disciplina   pensionistica,   con   conseguente   richiesta
          all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale
          diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di  motivazione,
          l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine rapporto comunque denominato, per il personale di  cui
          alla presente lettera: 
                  1) che ha maturato i requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                  2) che matura i requisiti indicati  successivamente
          al 31 dicembre 2011 in ogni caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le  disposizioni  dell'art.  24  del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art.  1,  comma  22,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
                (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre    2001,    n.    398    (Regolamento     recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale  generale  del  Ministero   dell'interno)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001 n. 258. 
              - La Tabella 1 allegata al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 22  maggio  2015,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  18  settembre  2015  n.  217,  reca  la
          rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale
          appartenente alla  carriera  prefettizia,  alle  qualifiche
          dirigenziali di prima  e  di  seconda  fascia  dell'Area  I
          comparto Ministeri, nonche' del personale delle aree prima,
          seconda e terza del Ministero dell'interno. 
              - Si riporta il testo dell'art.  237  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  del  10  gennaio  1957,  n.  3
          (Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli  impiegati  civili  dello  Stato),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  25  gennaio  1957,  n.  22  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). -
          I prefetti della Repubblica possono,  previa  deliberazione
          del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione
          del   Ministero   dell'interno,   quando   sia    richiesto
          dall'interesse del servizio. 
              I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
          per tre anni, salvo quando  siano  investiti  di  incarichi
          speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
          per tutta la durata dell'incarico stesso. 
              I prefetti  a  disposizione  non  possono  eccedere  il
          numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge del 29 ottobre  1991,  n.  345  (Disposizioni
          urgenti per il coordinamento delle attivita' informative  e
          investigative   nella   lotta   contro   la    criminalita'
          organizzata),  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   31
          ottobre 1991, n.  256,  e  convertito,  con  modificazioni,
          dall'art.  1  della  legge  30  dicembre  1991,   n.   410,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1991,  n.
          304, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3-bis (Personale a disposizione per  le  esigenze
          connesse alla lotta alla criminalita'  organizzata).  -  1.
          Per le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei  compiti
          affidati all'Alto Commissario per  il  coordinamento  della
          lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
          e per quelle connesse all'attuazione del  decreto-legge  31
          maggio 1991, n. 164, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 luglio 1991, n.  221,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel  limite  massimo
          del 5 per  cento  della  dotazione  organica,  puo'  essere
          collocata  a  disposizione,  oltre   a   quella   stabilita
          dall'art.  237   del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello  Stato,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e in deroga  ai  limiti  temporali  ivi
          previsti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12,  comma  2-bis,  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
          materia di rapporto di impiego del personale della carriera
          prefettizia, a norma dell'art. 10  della  legge  28  luglio
          1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
          2000, n. 127, supplemento ordinario, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  12  (Conferimento  dei  posti  di  funzione).  -
          (Omissis). 
              2-bis. Per l'espletamento degli incarichi  di  gestione
          commissariale   straordinaria,   nonche'   per    specifici
          incarichi connessi a particolari esigenze di servizio  o  a
          situazioni di emergenza, i prefetti entro l'aliquota dell'1
          per cento, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro
          l'aliquota  del  3  per  cento  della  dotazione  organica,
          possono essere collocati in posizione di disponibilita' per
          un periodo  non  superiore  al  triennio,  prorogabile  con
          provvedimento motivato per un periodo non superiore  ad  un
          anno. I prefetti, I viceprefetti e i viceprefetti  aggiunti
          sono collocati in posizione di disponibilita'  con  decreto
          del  Ministro  dell'interno  su  proposta  del   Capo   del
          Dipartimento     delle     Politiche     del      Personale
          dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali  e
          Finanziarie  del  Ministero  dell'interno.   I   funzionari
          collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto
          nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica  iniziale
          della carriera prefettizia e' reso indisponibile un  numero
          di   posti,   per   ciascun   funzionario   collocato    in
          disponibilita', equivalente dal punto di vista finanziario.
          Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere
          stabilito il trattamento economico accessorio spettante  ai
          funzionari in disponibilita', in  relazione  alle  funzioni
          esercitate. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  42,  comma  1,  della
          legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 42  (Nomina  a  dirigente  generale  di  pubblica
          sicurezza  di  livello  B  e  nomina  e   inquadramento   a
          prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui
          alla tabella B allegata al decreto  legislativo  19  maggio
          2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 14 posti di
          prefetto  si  provvede  mediante  nomina  e   inquadramento
          riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano
          funzioni di polizia. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12,  comma  1-bis,  del
          decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti
          per  l'accelerazione  dei  procedimenti   in   materia   di
          protezione  internazionale,  nonche'   per   il   contrasto
          dell'immigrazione illegale): 
              «Art. 12 (Assunzione di  personale  da  destinare  agli
          uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale   e   della   Commissione
          nazionale per il diritto di asilo nonche' disposizioni  per
          la funzionalita' del Ministero dell'interno). - (Omissis). 
              1-bis. In relazione alla necessita'  di  potenziare  le
          strutture  finalizzate   al   contrasto   dell'immigrazione
          illegale  e  alla  predisposizione  degli  interventi   per
          l'accoglienza legati ai flussi migratori  e  all'incremento
          delle richieste di protezione internazionale, il  Ministero
          dell'interno  provvede,  entro  il  31  dicembre  2018,   a
          predisporre  il  regolamento  di  organizzazione   di   cui
          all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n.  125.  Entro  il  predetto  termine,  il  medesimo
          Ministero provvede a dare attuazione alle  disposizioni  di
          cui all'art. 2, comma 11, lettera b), del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   con    conseguente
          riassorbimento, entro il  successivo  anno,  degli  effetti
          derivanti dalle riduzioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 
              (Omissis).».