(( Art. 32-bis 
 
Istituzione  del  Nucleo  per  la  composizione   delle   Commissioni
  straordinarie per la gestione degli enti sciolti  per  fenomeni  di
  infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare 
 
  1.  Presso  il  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione  centrale  per  le
risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da  personale
della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati  i
componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e
144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 
  2. Al nucleo di cui al comma  1  e'  assegnato,  nell'ambito  delle
risorse organiche  della  carriera  prefettizia,  un  contingente  di
personale  non  superiore  a  cinquanta  unita',  di  cui  dieci  con
qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 
  3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui
al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria  nominata
ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita'
in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo  pieno  e  in
via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione  ne
ravvisi l'urgenza. 
  4.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare, sono individuati le modalita', i criteri e  la  durata
di assegnazione al nucleo di cui al  comma  1,  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 
  5. Fermi restando i compensi spettanti  per  lo  svolgimento  delle
attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione  al
nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita',  gettoni
di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18
          agosto 2000, n. 267,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 28. 
              - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
              «Art. 144  (Commissione  straordinaria  e  Comitato  di
          sostegno  e  monitoraggio).  -  1.  Con   il   decreto   di
          scioglimento  di  cui  all'art.   143   e'   nominata   una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto stesso. La commissione e' composta  di  tre  membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione  ordinaria
          o amministrativa in quiescenza. La  commissione  rimane  in
          carica fino allo svolgimento  del  primo  turno  elettorale
          utile. 
              2. Presso il Ministero dell'interno e'  istituito,  con
          personale della amministrazione, un comitato di sostegno  e
          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
          di cui al  comma  1  e  dei  comuni  riportati  a  gestione
          ordinaria. 
              3. Con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  a
          norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e
          funzionamento   della   commissione    straordinaria    per
          l'esercizio  delle  attribuzioni  ad  essa  conferite,   le
          modalita' di pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla
          commissione stessa, nonche' le modalita' di  organizzazione
          e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.». 
              - Per l'argomento del  decreto  legislativo  19  maggio
          2000, n. 139, v. nei riferimenti normativi all'art. 32.