(( Art. 32-bis Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare 1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane e' istituito un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. 2. Al nucleo di cui al comma 1 e' assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unita', di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. 3. Le unita' di personale individuate nell'ambito del nucleo di cui al comma 1 quali componenti della commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere collocate in posizione di disponibilita' in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza. 4. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sono individuati le modalita', i criteri e la durata di assegnazione al nucleo di cui al comma 1, in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. 5. Fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attivita' commissariali indicate al comma 1, la mera assegnazione al nucleo non determina l'attribuzione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. ))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si veda nei riferimenti normativi all'art. 28. - Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 144 (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio). - 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'art. 143 e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. 2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e funzionamento, del comitato di cui al comma 2.». - Per l'argomento del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, v. nei riferimenti normativi all'art. 32.