(( Art. 32-quater 
 
              Disposizioni in materia di tecnologia 5G 
 
  1. All'articolo 1, comma 1036, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole: «, avvalendosi degli organi della polizia  postale  e
delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «. A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere  al
prefetto l'ausilio della Forza pubblica». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  1036,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017,  n.  302,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1036. In caso di mancata  liberazione  delle  frequenze
          per il servizio  televisivo  digitale  terrestre  entro  le
          scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui
          al comma 1032, e delle  bande  di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029,  fatte
          salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio  fisso
          satellitare e per il servizio di esplorazione  della  Terra
          via  satellite  di  cui  al  comma  1026,  gli  Ispettorati
          territoriali  del  Ministero   dello   sviluppo   economico
          procedono senza  ulteriore  preavviso  alla  disattivazione
          coattiva degli impianti. A tal fine i predetti  Ispettorati
          possono  richiedere  al  prefetto  l'ausilio  della   Forza
          pubblica. In caso di indisponibilita' delle frequenze della
          banda 694-790  MHz  per  mancato  rispetto  delle  scadenze
          stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma
          1032 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze,  gli
          assegnatari  dei  relativi  diritti  d'uso  in  esito  alle
          procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un
          importo pari agli interessi legali sulle  somme  versate  a
          decorrere dal 1º luglio 2022. Il Ministero  dello  sviluppo
          economico si rivale di tale importo sui  soggetti  che  non
          hanno proceduto tempestivamente  all'esecuzione  di  quanto
          prescritto dal calendario nazionale di transizione  di  cui
          al comma 1032. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          vigente dell'art. 98 del decreto legislativo 1 agosto 2003,
          n.   259   (Codice   delle   comunicazioni   elettroniche),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre  2003,  n.
          214, supplemento ordinario: 
              «Art. 98 (Sanzioni). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo si applicano alle reti e servizi di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico. 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
              9. Fermo restando quanto  stabilito  dall'art.  32,  ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
              10. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le  pene  previste  dall'art.  2621  del
          codice civile. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  240.000,00  ad  euro  5.000.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e  9,  e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              13. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'art. 80,  il
          Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive  competenze,
          comminano una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          170.000,00 ad euro 2.500.000,00. 
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'art.  96,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00  ad
          euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione   degli   anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
              15. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8 dell'art. 95, indipendentemente  dalla
          sospensione  dell'esercizio  e   salvo   il   promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
              16. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 1.160.000,00. 
              16-bis. In caso di violazione dell'art. 3, paragrafi 1,
          2, 5, 6 e 7, dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'art.  5,
          paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
          dell'art. 6-quater, paragrafi 1 e  2,  dell'art.  6-sexies,
          paragrafi 1, 3 e 4,  dell'art.  7,  paragrafi  1,  2  e  3,
          dell'art. 9, dell'art.  11,  dell'art.  12,  dell'art.  14,
          dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e  6,  o  dell'art.  16,
          paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)   n.   531/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  giugno  2012,
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,   come   modificato   dal
          regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
          l'Autorita' irroga una sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro 120.000  a  euro  2.500.000  e  ordina  l'immediata
          cessazione della  violazione.  L'Autorita'  ordina  inoltre
          all'operatore il rimborso delle  somme  ingiustificatamente
          addebitate agli utenti,  indicando  il  termine  entro  cui
          adempiere, in ogni caso  non  inferiore  a  trenta  giorni.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,
          5 e 6, dell'art. 4,  paragrafi  1,  2  e  3,  dell'art.  5,
          paragrafo 1, dell'art. 6-bis, dell'art. 6-ter, paragrafo 1,
          dell'art.  6-quater,  paragrafo  1,   dell'art.   6-sexies,
          paragrafi 1 e 3, dell'art. 7,  paragrafo  1,  dell'art.  9,
          paragrafi 1 e 4, dell'art. 11, dell'art. 12,  paragrafo  1,
          dell'art. 14 o dell'art. 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6,  del
          citato  regolamento  (UE)   n.   531/2012,   e   successive
          modificazioni,  e  ritenga  sussistere  motivi  di  urgenza
          dovuta al rischio di un danno di notevole gravita'  per  il
          funzionamento del mercato o per  la  tutela  degli  utenti,
          puo' adottare, sentiti gli operatori  interessati  e  nelle
          more   dell'adozione    del    provvedimento    definitivo,
          provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con
          effetto immediato. 
              16-ter. In caso di violazione dell'art. 3, dell'art. 4,
          paragrafi  1  e  2,  o  dell'art.  5,  paragrafo   2,   del
          regolamento (UE) 2015/2120 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25  novembre  2015,  che  stabilisce  misure
          riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e  che  modifica
          la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale  e
          ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi  di
          comunicazione elettronica e regolamento  (UE)  n.  531/2012
          relativo al roaming sulle reti pubbliche  di  comunicazioni
          mobili  all'interno  dell'Unione,  l'Autorita'  irroga  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000  a  euro
          2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
          Qualora l'Autorita' riscontri, ad  un  sommario  esame,  la
          sussistenza di una violazione dell'art. 3, paragrafi 1,  2,
          3 e 4, del citato  regolamento  (UE)  2015/2120  e  ritenga
          sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un  danno
          di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
          la  tutela  degli  utenti,  puo'  adottare,   sentiti   gli
          operatori  interessati  e  nelle  more  dell'adozione   del
          provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per  far
          sospendere la condotta con effetto immediato. 
              16-quater. L'Autorita' puo' disporre  la  pubblicazione
          dei provvedimenti adottati ai  sensi  dei  commi  16-bis  e
          16-ter, a spese dell'operatore, sui mezzi di  comunicazione
          ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
          quotidiani a diffusione nazionale. 
              17. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          Codice, le sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30,  31  e
          32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni.».