(( Art. 32-quinquies 
 
        Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite  dalle
seguenti: «Ministro dell'economia  e  delle  finanze»  e  il  secondo
periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Servizio  centrale   di
protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di  personale
e  strutture  differenti  e  autonome,  in  modo  da  assicurare   la
trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e
dei testimoni di giustizia»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 15
          gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri  di
          persona a scopo di  estorsione  e  per  la  protezione  dei
          testimoni di giustizia, nonche'  per  la  protezione  e  il
          trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con  la
          giustizia) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15
          marzo 1992, n. 82, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15
          gennaio 1991, n. 12, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). -  1.  Alla
          attuazione e alla specificazione delle modalita'  esecutive
          del  programma  speciale  di  protezione  deliberato  dalla
          commissione  centrale  provvede  il  Servizio  centrale  di
          protezione istituito, nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, con decreto del Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze
          che ne stabilisce la dotazione di  personale  e  di  mezzi,
          anche  in   deroga   alle   norme   vigenti,   sentite   le
          amministrazioni  interessate.  Il  Servizio   centrale   di
          protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate  di
          personale e strutture differenti e  autonome,  in  modo  da
          assicurare la  trattazione  separata  delle  posizioni  dei
          collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia; 
              1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
          nei limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente. 
              2. (abrogato).».