(( Art. 32-quinquies Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione 1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1992, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1991, n. 12, come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia; 1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. (abrogato).».