(( Art. 32-sexies 
 
    Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno 
 
  1.  Per   la   valorizzazione   della   cultura   istituzionale   e
professionale del personale dell'Amministrazione civile  dell'interno
e'  istituito  il  Centro  Alti  Studi  del  Ministero   dell'interno
nell'ambito  del  Dipartimento  per  le   politiche   del   personale
dell'Amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie che opera  presso  la  Sede  didattico-residenziale,  con
compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di  iniziative,
anche  di  carattere   seminariale,   finalizzate   allo   studio   e
all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi  attinenti
all'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  dell'Amministrazione
civile dell'interno, nonche' alla realizzazione di studi  e  ricerche
sulle attribuzioni del Ministero dell'interno. 
  2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, fermi  restando
la dotazione organica e  il  contingente  dei  prefetti  collocati  a
disposizione ai sensi della normativa vigente, e'  presieduto  da  un
prefetto,  con  funzioni  di  presidente,  ed  opera  attraverso   un
consiglio direttivo e un comitato scientifico i cui  componenti  sono
scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione  civile  dell'interno,
docenti  universitari  ed  esperti  in   discipline   amministrative,
storiche,  sociali  e  della  comunicazione.  Al  presidente   e   ai
componenti degli organi di cui al periodo precedente  non  spetta  la
corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti  o  gettoni
di presenza comunque denominati. Il Centro Alti Studi  del  Ministero
dell'interno non costituisce articolazione  di  livello  dirigenziale
del Ministero dell'interno. 
  3. Per le spese di promozione, organizzazione  e  realizzazione  di
iniziative, anche di carattere seminariale, nonche' realizzazione  di
studi e ricerche, e' autorizzata la spesa  di  50.000  euro  annui  a
decorrere  dal  2019.  Al  relativo  onere   si   provvede   mediante
corrispondente  utilizzo  delle  risorse  destinate  alle  spese   di
funzionamento della Sede didattico-residenziale di cui al comma 1. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dal comma  3,  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al  presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))