Art. 33 
 
Norme in materia di pagamento dei compensi per  lavoro  straordinario
                       delle Forze di polizia 
 
  1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018,  per
il pagamento dei compensi per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui  all'articolo
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' autorizzata, a valere sulle
disponibilita' degli  stanziamenti  di  bilancio,  la  spesa  per  un
ulteriore importo di 38.091.560 euro  in  deroga  al  limite  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75. 
  2.  Il  pagamento  dei   compensi   per   prestazioni   di   lavoro
straordinario di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'articolo 43, tredicesimo  comma,  della  legge  1°  aprile
1981, n. 121, e' autorizzato  entro  i  limiti  massimi  fissati  dal
decreto applicabile all'anno finanziario precedente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  16  e   43,
          tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri,  quale
          forza armata in servizio permanente di pubblica  sicurezza;
          b) il Corpo della guardia di finanza, per  il  concorso  al
          mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.  Fatte
          salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti
          ordinamenti, sono  altresi'  forze  di  polizia  e  possono
          essere chiamati a concorrere nell'espletamento  di  servizi
          di ordine e sicurezza pubblica il  Corpo  degli  agenti  di
          custodia e il Corpo forestale  dello  Stato.  Le  forze  di
          polizia possono essere utilizzate anche per il servizio  di
          pubblico soccorso. 
              (Omissis).». 
              «Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis). 
              Per le esigenze funzionali dei servizi di  polizia,  in
          relazione alle  disponibilita'  effettive  degli  organici,
          viene  fissato  annualmente,  con  decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  il
          numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
          da retribuire come lavoro straordinario. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130: 
              «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione).  -  1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,
          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente
          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla
          predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28  dicembre
          2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
          potuto destinare nell'anno  2016  risorse  aggiuntive  alla
          contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
          patto  di  stabilita'   interno   del   2015,   l'ammontare
          complessivo delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non puo' superare il corrispondente  importo
          determinato   per   l'anno   2015,   ridotto   in    misura
          proporzionale alla  riduzione  del  personale  in  servizio
          nell'anno 2016. 
              3. Fermo restando il limite delle  risorse  complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
              4. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del  1997,  entro
          novanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del   presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1,  comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le
          spese di personale e le  entrate  correnti  considerate  al
          netto di quelle a destinazione vincolata; 
                b)  il  rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
          243; 
                c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
          natura commerciale previsti  dall'art.  41,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e
          retribuzione complessiva. 
              4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,  in
          via   sperimentale,   anche   alle   universita'    statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
          dell'indicatore  di  sostenibilita'  economico-finanziaria,
          come definito agli effetti  dell'applicazione  dell'art.  7
          del medesimo decreto legislativo n. 49  del  2012.  Con  il
          medesimo decreto e' individuata la percentuale  di  cui  al
          comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
              5. Nell'ambito della sperimentazione per  gli  enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
              6. Sulla base degli esiti  della  sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.  281
          del  1997,  puo'  essere  disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              7.  Nel  caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.».