Art. 34 
 
Incremento richiami personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
                          vigili del fuoco 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di  spesa  per  la
retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei  vigili
del  fuoco,  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, nell'ambito  della  missione  «Soccorso  civile»,  sono
incrementati di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020. 
  2. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  20.952.678  euro  per
l'anno 2019 e a 20.052.678 euro a decorrere dall'anno 2020. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  5  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020. Ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 39. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9   del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
          L. 29 luglio  2003,  n.  229),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006, supplemento ordinario: 
              «Art.   9   (Richiami   in   servizio   del   personale
          volontario). -  1.  Il  personale  volontario  puo'  essere
          richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
          naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'. 
              2. Il personale di cui al comma 1 puo'  inoltre  essere
          richiamato in servizio: 
                a) in caso di necessita' delle strutture  centrali  e
          periferiche del  Corpo  nazionale  motivate  dall'autorita'
          competente che opera il richiamo; 
                b) per le esigenze dei  distaccamenti  volontari  del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico; 
                c) per frequentare  periodici  corsi  di  formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. 
              3. I richiami in servizio di cui al  comma  2,  lettera
          a),  sono  disposti  nel  limite  di  centosessanta  giorni
          all'anno per le emergenze di protezione  civile  e  per  le
          esigenze dei comandi nei quali il personale volontario  sia
          numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare  ai
          sensi dell'articolo, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  avvicendamento   del
          personale volontario richiamato in servizio. 
              4. Al personale volontario puo'  essere  affidata,  con
          provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
          del soccorso pubblico e della difesa  civile,  la  custodia
          dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
          di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
          di dare l'allarme;  e'  tenuto  inoltre  alla  manutenzione
          ordinaria dei locali ed alla  conservazione  del  materiale
          antincendio.».