Art. 35 
 
Ulteriori disposizioni in materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
  carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 
 
  1. Al fine  di  adottare  provvedimenti  normativi  in  materia  di
riordino dei ruoli e delle carriere  del  personale  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie  di  porto,
volti a correggere ed integrare  il  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94, e il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le  risorse  di
cui all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  3,  comma  155,
secondo  periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.   350,   con
riferimento alle risorse gia'  affluite  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 2, lettera a), del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e
non utilizzate in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge  7
agosto 2015, n.  124,  alle  quali  si  aggiunge  una  quota  pari  a
5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa  di
parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma  1,
lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   94
          (Disposizioni in materia di  riordino  dei  ruoli  e  delle
          carriere  del  personale  delle  Forze  armate,  ai   sensi
          dell'art. 1, comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  31
          dicembre  2012,  n.  244),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.   95
          (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
          di polizia, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
          supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  155,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2004),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e  di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Omissis). 
              155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro  per
          l'anno 2004, 42 milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  38
          milioni di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare  a
          provvedimenti  normativi  volti  al   riallineamento,   con
          effetti economici a decorrere  dal  1°gennaio  2003,  delle
          posizioni di carriera del  personale  dell'Esercito,  della
          Marina,  ivi  comprese   le   Capitanerie   di   porto,   e
          dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli  dei  marescialli  ai
          sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei  carabinieri
          inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art.  46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
          del personale non direttivo e  non  dirigente  delle  Forze
          armate e delle Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la
          spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro  per
          l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno
          2018,  da  destinare  a  provvedimenti  normativi   diretti
          all'equiparazione,  nell'articolazione  delle   qualifiche,
          nella progressione di carriera e nel trattamento  giuridico
          ed economico, del personale direttivo del Corpo di  polizia
          penitenziaria  ai  corrispondenti  ruoli  direttivi   della
          Polizia di Stato di cui al decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme  le  disposizioni
          di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7,  comma  2,  del
          decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
          in  materia  finanziaria  e  per  esigenze  indifferibili),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  2017,  n.
          242,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   di
          conversione 4 dicembre 2017, n. 172: 
              «Art. 7 (Disposizioni in  materia  di  personale  delle
          Forze di polizia e di personale militare). - (Omissis). 
              2. Le risorse finanziarie corrispondenti alle  facolta'
          assunzionali del Corpo forestale dello Stato, non impiegate
          per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7,  lettera  a),
          del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  pari  a
          31.010.954 euro a decorrere dall'anno 2017, sono destinate: 
                a) alla revisione dei ruoli delle forze di polizia di
          cui all'art. 8, comma 1, lettera a),  numero  1),  mediante
          incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  3,
          comma 155, secondo periodo, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, per 30.120.313 euro per l'anno 2017, per 15.089.182
          euro per il 2018 e per  15.004.387  euro  a  decorrere  dal
          2019; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
          7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187: 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - (Omissis). 
                6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli
          uffici ministeriali le  cui  funzioni  si  sovrappongono  a
          quelle proprie delle autorita'  indipendenti  e  viceversa;
          individuazione di criteri omogenei  per  la  determinazione
          del trattamento economico dei componenti  e  del  personale
          delle autorita' indipendenti, in modo da  evitare  maggiori
          oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
          professionalita'; individuazione  di  criteri  omogenei  di
          finanziamento delle medesime  autorita',  tali  da  evitare
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  mediante   la
          partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
          operanti nei settori e servizi di riferimento,  o  comunque
          regolate o vigilate; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere  c)
          e d) della legge  31  dicembre  2012,  n.  244  (Delega  al
          Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
          e norme sulla medesima materia), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13: 
              «Art.  4   (Disposizioni   in   materia   contabile   e
          finanziaria). - 1. In relazione  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 2  e  3,  al  fine  di  incrementare  l'efficienza
          operativa   dello   strumento   militare   nazionale,    la
          flessibilita' di bilancio e garantire il  miglior  utilizzo
          delle risorse finanziarie: 
              (Omissis); 
                c) le risorse recuperate  a  seguito  dell'attuazione
          del processo di revisione  dello  strumento  militare  sono
          destinate al riequilibrio dei principali settori  di  spesa
          del Ministero della difesa, con la finalita' di  assicurare
          il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di
          sostenere le capacita' operative; 
                d) nel corso di ciascun  esercizio  finanziario,  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  accertati  i
          risparmi realizzati in relazione allo stato  di  attuazione
          delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.
          Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza  sui  saldi
          di  finanza   pubblica,   affluiscono   mediante   apposite
          variazioni  di  bilancio,  da  adottare  con  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze, nei  fondi  di  cui
          all'art.  619   del   codice   dell'ordinamento   militare,
          unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni
          ai sensi della legislazione vigente riferite  ad  attivita'
          di pertinenza del Ministero  della  difesa  non  altrimenti
          destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla
          ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo
          restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale
          per il finanziamento di spese  correnti,  si  provvede  con
          decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo  di
          stato maggiore della difesa; 
              (Omissis).».