(( Art. 35-bis 
 
Disposizioni in  materia  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di
                 personale della polizia municipale 
 
  1. Al fine di rafforzare le attivita'  connesse  al  controllo  del
territorio e di potenziare gli interventi  in  materia  di  sicurezza
urbana, i comuni che nel  triennio  2016-2018  hanno  rispettato  gli
obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in
deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  228,  della
legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  assumere  a  tempo  indeterminato
personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per
detto personale nell'anno 2016  e  fermo  restando  il  conseguimento
degli  equilibri  di  bilancio.  Le  cessazioni  nell'anno  2018  del
predetto personale non rilevano ai fini del  calcolo  delle  facolta'
assunzionali del restante personale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  228,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              228. Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e
          successive modificazioni, possono procedere, per  gli  anni
          2016, 2017 e 2018,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
          indeterminato di qualifica non dirigenziale nel  limite  di
          un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno
          dei predetti anni, ad una spesa pari al  25  per  cento  di
          quella relativa al  medesimo  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  Ferme  restando   le   facolta'   assunzionali
          previste dall'art. 1, comma 562, della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, per gli enti che  nell'anno  2015  non  erano
          sottoposti alla disciplina del patto di stabilita' interno,
          qualora  il   rapporto   dipendenti-popolazione   dell'anno
          precedente    sia    inferiore    al     rapporto     medio
          dipendenti-popolazione   per   classe   demografica,   come
          definito  triennalmente  con  il   decreto   del   Ministro
          dell'interno di cui all'art. 263, comma 2, del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  la
          percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al
          75 per cento nei comuni con popolazione superiore  a  1.000
          abitanti, per gli anni  2017  e  2018.  Per  i  comuni  con
          popolazione  compresa  tra  1.000  e  5.000  abitanti   che
          rilevano nell'anno precedente una spesa  per  il  personale
          inferiore  al  24  per  cento  della  media  delle  entrate
          correnti  registrate  nei  conti   consuntivi   dell'ultimo
          triennio, la predetta percentuale e' innalzata al  100  per
          cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio  di  cui  ai
          commi 707 e seguenti del presente articolo e  il  parametro
          di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557-quater,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per  le  regioni  che
          rilevano nell'anno precedente una spesa  per  il  personale
          inferiore al 12 per cento del titolo  primo  delle  entrate
          correnti, considerate al netto  di  quelle  a  destinazione
          vincolata, la percentuale stabilita  al  primo  periodo  e'
          innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75  per  cento.  In
          relazione a quanto previsto dal primo periodo del  presente
          comma, al solo fine di definire il  processo  di  mobilita'
          del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni
          non fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma  421,
          della citata legge  n.  190  del  2014,  restano  ferme  le
          percentuali   stabilite   dall'art.   3,   comma   5,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma
          5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n. 114, e' disapplicato  con  riferimento  agli  anni
          2017 e 2018. 
              (Omissis).».