(( Art. 35-ter 
 
Modifiche  all'articolo  50  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
                 legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
  1. All'articolo 50 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  7-bis,  dopo  le  parole:  «anche  in  relazione  allo
svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le  seguenti:  «o  in
altre  aree  comunque  interessate  da   fenomeni   di   aggregazione
notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  nonche'
limitazioni  degli  orari  di  vendita  degli  esercizi  del  settore
alimentare o misto, e delle attivita'  artigianali  di  produzione  e
vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato  e
di  erogazione  di  alimenti  e   bevande   attraverso   distributori
automatici»; 
  b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
  «7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze  emanate  dal  Sindaco  ai
sensi del comma  7-bis  e'  punita  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma  da  500  euro  a  5.000  euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte  in  un
anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.   14,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  18  aprile  2017,  n.  48,  anche  se  il
responsabile ha proceduto  al  pagamento  della  sanzione  in  misura
ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre  1981,  n.
689.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 50,  comma  7-bis,  del
          citato decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della
          provincia). - (Omissis). 
              7-bis.  Il  Sindaco,   al   fine   di   assicurare   il
          soddisfacimento   delle   esigenze    di    tutela    della
          tranquillita'  e   del   riposo   dei   residenti   nonche'
          dell'ambiente e del  patrimonio  culturale  in  determinate
          aree delle citta' interessate da  afflusso  particolarmente
          rilevante di persone, anche in relazione  allo  svolgimento
          di specifici eventi, o in altre aree  comunque  interessate
          da  fenomeni  di  aggregazione   notturna,   nel   rispetto
          dell'art. 7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  puo'
          disporre, per un periodo comunque non  superiore  a  trenta
          giorni,  con  ordinanza   non   contingibile   e   urgente,
          limitazioni in materia  di  orari  di  vendita,  anche  per
          asporto, e  di  somministrazione  di  bevande  alcoliche  e
          superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di  vendita
          degli esercizi del settore  alimentare  o  misto,  e  delle
          attivita' artigianali di produzione e vendita  di  prodotti
          di  gastronomia  pronti  per  il  consumo  immediato  e  di
          erogazione di alimenti e  bevande  attraverso  distributori
          automatici. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio  2017,
          n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  delle
          citta'), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio
          2017, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
          aprile 2017, n. 48: 
              «Art.  12  (Disposizioni   in   materia   di   pubblici
          esercizi). - 1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle
          ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art.
          50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, come modificato  dal  presente  decreto,  puo'  essere
          disposta dal questore  l'applicazione  della  misura  della
          sospensione  dell'attivita'  per  un  massimo  di  quindici
          giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18  giugno
          1931, n. 773. 
              (Omissis)». 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'art.  16  della  legge  24  novembre  1981,   n.   689
          (Modifiche al sistema penale),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del  30  novembre  1981,  n.  329  -  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
          pagamento di una somma in misura ridotta  pari  alla  terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito  il
          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
          importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine
          di sessanta giorni  dalla  contestazione  immediata  o,  se
          questa non vi e' stata, dalla notificazione  degli  estremi
          della violazione. 
              Per le violazioni  ai  regolamenti  ed  alle  ordinanze
          comunali e provinciali, la Giunta comunale  o  provinciale,
          all'interno del limite  edittale  minimo  e  massimo  della
          sanzione prevista, puo' stabilire un  diverso  importo  del
          pagamento in misura ridotta, in  deroga  alle  disposizioni
          del primo comma. 
              Il pagamento in misura ridotta  e'  ammesso  anche  nei
          casi in cui le  norme  antecedenti  all'entrata  in  vigore
          della presente legge non consentivano l'oblazione.».