(( Art. 35-ter Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7-bis, dopo le parole: «anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici»; b) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: «7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 7-bis, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla presente legge: «Art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia). - (Omissis). 7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti nonche' dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle citta' interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attivita' artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. (Omissis).». - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2017, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48: «Art. 12 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi). - 1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (Omissis)». - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329 - supplemento ordinario: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».