(( Art. 35-quater 
 
Potenziamento delle iniziative in  materia  di  sicurezza  urbana  da
                          parte dei comuni 
 
  1. Per il potenziamento delle iniziative in  materia  di  sicurezza
urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a  2
milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Le risorse del suddetto fondo possono  essere
destinate anche ad assunzioni a tempo  determinato  di  personale  di
polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche  in  deroga
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede: 
    a)  quanto  a  euro  1  milione   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per
l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c)  quanto  a  euro  5  milioni   per   l'anno   2019,   mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  entrate   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23  febbraio  1999,
n. 44, affluite all'entrata del bilancio  dello  Stato,  che  restano
acquisite all'erario. 
  3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato anche con le
risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  per  la  quota
spettante al Ministero dell'interno. 
  4. Le modalita' di  presentazione  delle  richieste  da  parte  dei
comuni interessati nonche' i criteri di  ripartizione  delle  risorse
del fondo di cui al comma 1 sono individuate,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  28,  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio
          2010,  n.  125,  supplemento  ordinario,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall'art.  38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  200,  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  di  stabilita'  2015),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento ordinario: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  10,  comma  5,
          del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  2004,  n.
          280, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
          2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a)  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 31-ter. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61,  comma  23,  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2008, n.  147,  supplemento  ordinario,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis). 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma  367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              (Omissis)».