(( Art. 35-quinquies 
 
                          Videosorveglianza 
 
  1. Al fine di potenziare gli interventi  in  materia  di  sicurezza
urbana per la realizzazione degli obiettivi di  cui  all'articolo  5,
comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con
riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,  di  sistemi  di
videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5,
comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e'  incrementata
di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di  17  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente  riduzione
delle autorizzazioni di spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  140,
lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  nell'ambito
del programma «Contrasto  al  crimine,  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica» della  missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»
dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui  al  comma  2  possono  essere
reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o
da assegnare  al  Ministero  dell'interno  per  la  realizzazione  di
investimenti. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per completezza di informazione si riporta  il  testo
          dell'art. 5 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   sicurezza   delle
          citta'): 
              «Art.  5  (Patti  per  l'attuazione   della   sicurezza
          urbana). - 1. In coerenza con  le  linee  generali  di  cui
          all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto
          ed il sindaco, nel rispetto di  linee  guida  adottate,  su
          proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito  in
          sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, possono
          essere individuati,  in  relazione  alla  specificita'  dei
          contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto  conto
          anche delle esigenze delle aree rurali  confinanti  con  il
          territorio urbano. 
              2. I patti per la sicurezza urbana di cui  al  comma  1
          perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: 
                a)  prevenzione   e   contrasto   dei   fenomeni   di
          criminalita' diffusa e  predatoria,  attraverso  servizi  e
          interventi di prossimita', in particolare a vantaggio delle
          zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche
          coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le    reti
          territoriali di volontari per la tutela e  la  salvaguardia
          dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini
          e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte
          ad esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,
          nonche'   attraverso   l'installazione   di   sistemi    di
          videosorveglianza; 
                b)  promozione  e  tutela  della   legalita',   anche
          mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma  di
          condotta illecita,  compresi  l'occupazione  arbitraria  di
          immobili e lo smercio di beni contraffatti  o  falsificati,
          nonche' la  prevenzione  di  altri  fenomeni  che  comunque
          comportino  turbativa  del  libero  utilizzo  degli   spazi
          pubblici; 
                c) promozione del rispetto del decoro  urbano,  anche
          valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra
          le amministrazioni  competenti,  finalizzate  a  coadiuvare
          l'ente locale nell'individuazione di  aree  urbane  su  cui
          insistono plessi scolastici e  sedi  universitarie,  musei,
          aree e parchi archeologici, complessi monumentali  o  altri
          istituti e luoghi della cultura o comunque  interessati  da
          consistenti  flussi  turistici,  ovvero  adibite  a   verde
          pubblico, da  sottoporre  a  particolare  tutela  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 3; 
                c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e
          della solidarieta' sociale mediante azioni e  progetti  per
          l'eliminazione   di   fattori   di   marginalita',    anche
          valorizzando la  collaborazione  con  enti  o  associazioni
          operanti nel privato sociale, in coerenza con le  finalita'
          del  Piano  nazionale  per  la  lotta   alla   poverta'   e
          all'esclusione sociale. 
              2-bis.  I  patti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          sottoscritti tra il prefetto e il  sindaco,  anche  tenendo
          conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite  da
          associazioni    di    categoria    comparativamente    piu'
          rappresentative. 
              2-ter.  Ai  fini  dell'installazione  di   sistemi   di
          videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a),  da  parte
          dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro
          per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno  degli
          anni 2018 e 2019. Al relativo onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
              2-quater. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
          da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
          ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base
          delle medesime richieste. 
              2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle  finanze
          e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,   le
          occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  140,  della
          legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2017-2019),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016,  n.  297,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              140.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un  apposito
          fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900  milioni  di
          euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro  per  l'anno
          2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  3.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020  al  2032,
          per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo
          sviluppo infrastrutturale  del  Paese,  anche  al  fine  di
          pervenire  alla  soluzione  delle  questioni   oggetto   di
          procedure di infrazione da parte dell'Unione  europea,  nei
          settori di spesa  relativi  a:  a)  trasporti,  viabilita',
          mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
          e   accessibilita'   delle   stazioni    ferroviarie;    b)
          infrastrutture, anche relative  alla  rete  idrica  e  alle
          opere  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione;   c)
          ricerca;  d)  difesa  del  suolo,  dissesto  idrogeologico,
          risanamento ambientale e bonifiche; e)  edilizia  pubblica,
          compresa quella scolastica;  f)  attivita'  industriali  ad
          alta  tecnologia   e   sostegno   alle   esportazioni;   g)
          informatizzazione  dell'amministrazione   giudiziaria;   h)
          prevenzione del rischio sismico;  i)  investimenti  per  la
          riqualificazione urbana e per la sicurezza delle  periferie
          delle  citta'  metropolitane  e  dei  comuni  capoluogo  di
          provincia; l) eliminazione delle barriere  architettoniche.
          L'utilizzo del fondo di cui al primo  periodo  e'  disposto
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  interessati,   in
          relazione ai  programmi  presentati  dalle  amministrazioni
          centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
          alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le
          quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
          data dell'assegnazione; decorso  tale  termine,  i  decreti
          possono essere adottati  anche  in  mancanza  del  predetto
          parere.  Con  i  medesimi  decreti  sono  individuati   gli
          interventi da finanziare e i relativi  importi,  indicando,
          ove necessario, le modalita' di  utilizzo  dei  contributi,
          sulla base di criteri di  economicita'  e  di  contenimento
          della spesa, anche attraverso  operazioni  finanziarie  con
          oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,
          con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca  di
          sviluppo del Consiglio d'Europa, con la  Cassa  depositi  e
          prestiti Spa e con  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' bancaria ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia, di cui  al  decreto
          legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente  con
          gli  obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica.   Fermo
          restando che i decreti di cui al periodo precedente,  nella
          parte  in  cui  individuano  interventi  rientranti   nelle
          materie di competenza regionale o delle province  autonome,
          e limitatamente agli stessi, sono  adottati  previa  intesa
          con gli enti territoriali interessati, ovvero  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  per
          gli   interventi   rientranti   nelle   suddette    materie
          individuati con i decreti adottati anteriormente alla  data
          del 18 aprile 2018 l'intesa  puo'  essere  raggiunta  anche
          successivamente all'adozione degli stessi decreti.  Restano
          in ogni caso fermi i procedimenti di spesa  in  corso  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto nei termini indicati dalla sentenza  della
          Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018. 
              (Omissis).».